Istanza di vendita: art. 497 c.p.c.Istanza di vendita: art. 501 c.p.c.Istanza di vendita e pignoramento inefficaceIstanza di vendita: art. 497 c.p.c.[Torna su]
Secondo quanto previsto dall’articolo 497 del codice di procedura civile “Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita.” Il pignoramento quindi non dura in eterno, ma è sottoposto al termine di efficacia di 45 giorni.
Termine di efficacia del pignoramento immobiliare in particolare, che, come ribadito dalla Cassazione n. 18758/2017 “decorre dalla data di notificazione dell’atto, in tal senso inducendo anche argomenti di ordine sistematico, legati alla ratio dell’art. 497 cod. proc. (che è quella di limitare nel tempo il vin…
Secondo quanto previsto dall’articolo 497 del codice di procedura civile “Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita.” Il pignoramento quindi non dura in eterno, ma è sottoposto al termine di efficacia di 45 giorni.
Termine di efficacia del pignoramento immobiliare in particolare, che, come ribadito dalla Cassazione n. 18758/2017 “decorre dalla data di notificazione dell’atto, in tal senso inducendo anche argomenti di ordine sistematico, legati alla ratio dell’art. 497 cod. proc. (che è quella di limitare nel tempo il vin…