
Si pensi, ad esempio, al caso in cui l’assegnatario decida di avviare proprio in quella casa una nuova convivenza.
L’articolo 155-quater del codice civile, letteralmente, stabilisce che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
In realtà, tale norma, la cui rigidità era stata già più volte intaccata dalla giurisprudenza nelle analisi dei casi concreti, è stata de…