Nel linguaggio giuridico, il termine “mora” indica un ritardo ingiustificato nell’adempimento di un’obbligazione. Si tratta di una situazione che può avere conseguenze significative sia per chi deve eseguire una prestazione (il debitore) sia per chi ha il diritto di riceverla (il creditore). Comprendere come funziona la mora è fondamentale per i consumatori, poiché permette di conoscere i propri diritti e doveri in molte situazioni quotidiane, dal pagamento di una bolletta alla ricezione di un bene acquistato.

Esistono due principali tipologie di mora, a seconda di quale parte sia responsabile del ritardo: la mora del debitore e la mora del creditore. Sebbene la prima sia più comune, anche la seconda ha implicazioni pratiche importanti.

La mora del debitore: quando il ritardo è di chi deve adempiere

La mora del debitore, o mora solvendi, si verifica quando il ritardo nell’eseguire una prestazione è direttamente imputabile a chi era tenuto a farlo. Affinché si possa parlare di mora, non basta un semplice ritardo, ma devono sussistere condizioni precise.

Condizioni per la mora del debitore

Perché un debitore sia considerato legalmente in mora, devono verificarsi due presupposti fondamentali:

  • Ritardo imputabile: Il ritardo deve dipendere da un comportamento del debitore e non da cause di forza maggiore o da fatti non a lui attribuibili.
  • Credito esigibile: Il creditore deve avere il diritto di pretendere la prestazione. Ciò significa che il termine per l’adempimento deve essere scaduto o che si sia verificata la condizione prevista dal contratto.

Come si costituisce in mora il debitore

La formalizzazione della mora, nota come “costituzione in mora”, serve a certificare legalmente il ritardo e a far scattare le relative conseguenze. La legge prevede due modalità principali:

  • Mora ex persona (con intimazione): È il caso più comune. Il creditore deve inviare al debitore un’intimazione o una richiesta scritta di adempiere, come una lettera di diffida tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC). Questo atto formale comunica in modo inequivocabile la volontà di ricevere la prestazione.
  • Mora ex re (automatica): In alcune situazioni specifiche, la mora scatta automaticamente alla scadenza del termine, senza bisogno di alcuna comunicazione da parte del creditore. Questo accade quando:
    • Il debito deriva da un fatto illecito (ad esempio, un risarcimento per un danno causato).
    • Il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere.
    • Il termine è scaduto e la prestazione doveva essere eseguita al domicilio del creditore (come nel caso del pagamento di una somma di denaro).

Effetti e conseguenze della mora

La costituzione in mora del debitore produce effetti giuridici rilevanti:

  1. Obbligo di risarcimento del danno: Il debitore è tenuto a risarcire il creditore per i danni causati dal ritardo.
  2. Pagamento degli interessi moratori: Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, dal giorno della mora scattano automaticamente gli interessi moratori, calcolati sulla somma dovuta.
  3. Passaggio del rischio: Se la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore dopo la costituzione in mora, il debitore non è liberato dall’obbligazione e deve comunque risarcire il danno, a meno che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe perito ugualmente presso il creditore.
  4. Interruzione della prescrizione: L’atto di costituzione in mora interrompe il decorso del termine di prescrizione del diritto di credito.

La mora del creditore: quando il ritardo dipende da chi deve ricevere

Meno frequente ma altrettanto importante è la mora del creditore, o mora accipiendi. Questa si verifica quando il creditore, senza un motivo legittimo, rifiuta di ricevere la prestazione offertagli dal debitore o non compie gli atti necessari per consentire al debitore di adempiere (ad esempio, non si fa trovare per la consegna di un bene).

Come si costituisce in mora il creditore

Perché il ritardo sia legalmente imputato al creditore, il debitore deve fare un'”offerta solenne” della prestazione. Questa offerta deve essere eseguita tramite un pubblico ufficiale (come un notaio o un ufficiale giudiziario) e può essere:

  • Reale: Se l’obbligazione riguarda denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare al domicilio del creditore, il pubblico ufficiale li offre materialmente.
  • Per intimazione: Se si tratta di beni mobili da consegnare in un luogo diverso, di beni immobili o di un’obbligazione di fare, il debitore intima al creditore di ricevere la prestazione o di compiere gli atti necessari.

È importante notare che la mora del creditore non libera automaticamente il debitore dal suo obbligo. Per ottenere la liberazione, il debitore dovrà procedere con il deposito della cosa dovuta secondo le modalità previste dalla legge.

Effetti della mora del creditore

Quando il creditore è costituito in mora, le conseguenze sono a suo svantaggio:

  • Passaggio del rischio a suo carico: Se la prestazione diventa impossibile per cause non imputabili al debitore, il creditore è comunque tenuto a eseguire la sua controprestazione (ad esempio, pagare il prezzo).
  • Obbligo di risarcimento: Il creditore deve risarcire i danni subiti dal debitore a causa del ritardo e rimborsargli le spese sostenute per la custodia e la conservazione del bene.
  • Stop a interessi e frutti: Il debitore non è più tenuto a corrispondere gli interessi o i frutti della cosa che non siano stati da lui percepiti.

Cosa fare in pratica: tutele per i consumatori

La conoscenza della mora è uno strumento di tutela. Se un’azienda non consegna un prodotto acquistato online entro i termini, il consumatore può inviare una diffida ad adempiere, costituendola formalmente in mora e chiedendo la consegna entro un nuovo termine, con l’avvertimento che in caso contrario il contratto si riterrà risolto. Questo atto formale è spesso il primo passo per ottenere un rimborso o il risarcimento del danno.

Allo stesso modo, se si riceve una richiesta di pagamento per interessi di mora su una bolletta, è importante verificare che la costituzione in mora sia avvenuta correttamente e che gli importi richiesti siano legittimi. In molti casi, una comunicazione chiara e formale può risolvere la situazione prima che degeneri in un contenzioso.

Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.

Contattaci su WhatsApp

Per assistenza contatta Sportello Consumatori

Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org

Contattaci su WhatsApp

Di admin