Nel diritto civile, non solo i contratti creano obblighi tra le persone. Anche un’azione che causa un danno ingiusto a un altro soggetto può far nascere un’obbligazione, specificamente quella di risarcire il pregiudizio causato. Questa categoria di obbligazioni deriva dal cosiddetto “atto illecito” ed è una delle fonti previste dall’articolo 1173 del Codice Civile, insieme ai contratti e ad altri atti o fatti idonei a produrle.
La responsabilità extracontrattuale o aquiliana
Il principio fondamentale che regola le obbligazioni da atto illecito è definito dall’articolo 2043 del Codice Civile, che istituisce la cosiddetta “responsabilità extracontrattuale” o “aquiliana”. Questa norma stabilisce che qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Per far sorgere questo obbligo, devono essere presenti alcuni elementi essenziali:
- Il comportamento: un’azione o un’omissione da parte di un soggetto.
- La colpa o il dolo: il comportamento deve essere stato tenuto con negligenza, imprudenza (colpa) o con la volontà di causare il danno (dolo).
- Il danno ingiusto: deve esserci stata la lesione di un interesse giuridicamente protetto della vittima.
- Il nesso di causalità: deve esistere un legame diretto di causa-effetto tra il comportamento illecito e il danno subito.
Inoltre, è necessario che il fatto sia “imputabile” a chi lo ha commesso. L’imputabilità è esclusa se, al momento del fatto, la persona non era capace di intendere e di volere, a meno che tale incapacità non derivi da una sua colpa.
L’obbligo di risarcimento del danno
Una volta accertata la responsabilità extracontrattuale, l’obbligazione principale che ne deriva è il risarcimento del danno. Lo scopo è ripristinare, per quanto possibile, la situazione patrimoniale del danneggiato a come sarebbe stata se l’illecito non si fosse verificato. Il risarcimento comprende due componenti principali, definite dall’articolo 1223 del Codice Civile:
- Danno emergente: rappresenta la perdita economica effettivamente subita dal danneggiato. Include, ad esempio, le spese mediche sostenute a seguito di un incidente, i costi di riparazione di un bene danneggiato o il valore di un oggetto distrutto.
- Lucro cessante: corrisponde al mancato guadagno, ovvero ai profitti che il danneggiato non ha potuto realizzare a causa dell’illecito. Un esempio tipico è il reddito perso da un lavoratore autonomo durante il periodo di convalescenza per un infortunio.
L’entità del risarcimento viene stabilita dal giudice, che valuta le prove fornite e le circostanze specifiche di ogni singolo caso.
Casi speciali: responsabilità indiretta e oggettiva
Il nostro ordinamento prevede anche situazioni in cui si risponde di un danno anche in assenza di un comportamento direttamente colpevole o doloso. Si tratta dei casi di responsabilità indiretta (o per fatto altrui) e di responsabilità oggettiva.
Responsabilità indiretta (per fatto altrui)
In queste ipotesi, un soggetto è chiamato a rispondere del danno causato da un’altra persona, a causa del legame che li unisce. I casi più comuni includono:
- Genitori e tutori: rispondono dei danni causati dai figli minori o dalle persone soggette a tutela che convivono con loro.
- Insegnanti e precettori: sono responsabili dei danni causati dagli allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
- Datori di lavoro: rispondono dei danni arrecati dai loro dipendenti nell’esercizio delle loro mansioni.
- Proprietario di un veicolo: è responsabile in solido con il conducente per i danni causati dalla circolazione del veicolo, a meno che non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
Responsabilità oggettiva
La responsabilità oggettiva si fonda non sulla colpa, ma sull’esistenza di un rischio legato a una determinata attività o alla proprietà di un bene. Chi svolge tali attività o possiede tali beni è tenuto a risarcire i danni che ne derivano, a prescindere da una sua colpa specifica. Esempi includono:
- Esercizio di attività pericolose: chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
- Danno da cose in custodia: ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia (ad esempio, il proprietario di un edificio per la caduta di un cornicione).
- Danno cagionato da animali: il proprietario di un animale è responsabile dei danni da questo causati, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
- Prodotti difettosi: il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto, come stabilito dal Codice del Consumo.
Diritti e tutele per i consumatori
Comprendere le obbligazioni da atto illecito è fondamentale per i consumatori, che quotidianamente possono subire danni in svariate situazioni. Ad esempio, un prodotto acquistato che si rivela difettoso e causa lesioni, una caduta in un supermercato per pavimento bagnato non segnalato, o un danno subito durante l’installazione di un elettrodomestico da parte di un tecnico. In tutti questi casi, sorge il diritto a ottenere un risarcimento per i pregiudizi subiti, che possono essere di natura patrimoniale (spese mediche, riparazioni) e non patrimoniale (danno biologico, danno morale). È essenziale conservare ogni prova utile a dimostrare il fatto, il danno e il legame tra i due, come scontrini, fotografie, referti medici e testimonianze.
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