Riconoscimento dell’indennità di trasfertaProvato lo spostamento effettivoNon serve dimostrare di aver fatto carburante Riconoscimento dell’indennità di trasferta[Torna su]
Non occorre dare la prova del rifornimento del carburante. Ai fini della indennità di trasferta e del rimborso spese l’avvocato deve dimostrare di essersi spostato dalla sua residenza e di aver preso parte all’attività difensiva. Queste le conclusioni della Cassazione nell’ordinanza n. 21890/2022 (sotto allegata). La vicenda processuale
Un avvocato si oppone al decreto con il quale gli sono stati liquidati i compensi relativi all’assistenza di un imputato in un processo penale ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L’avvocato lamenta in particolare il mancato riconoscimento dell’indennità di trasferta e il rimb…

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