
La separazione dei processi penali è un provvedimento che può consentire il risparmio di tempi e di attività processuali.
Essa può essere disposta dal giudice ogni qual volta ritenga che la trattazione separata possa favorire la speditezza del processo, senza inficiare l’efficacia dell’accertamento dei fatti.
Il giudice, però, può agire in tal senso solo in presenza di accordo delle parti (art. 18 c.p.p., comma secondo). Separazione obbligatoria dei processi penali[Torna su]
Oltre a questa generale facoltà discrezionale di procedere alla separazione dei pr…