Strepiti di animali e disturbo delle personeSufficiente l’idoneità della condotta a recare disturbo Non serve una perizia tecnica per dimostrare l’attitudine dei rumori a disturbare Non c’è reato se il disturbo riguarda un numero definito di personeAi fini del reato rileva la sensibilità del gruppo di riferimento ai rumori Strepiti di animali e disturbo delle persone[Torna su]Il nostro ordinamento è molto chiaro, chi possiede un animale ma non ne impedisce o addirittura ne provoca lo strepito, è perseguibile penalmente per il reato contemplato dall’art. 659 c.p, che punisce chi disturba le occupazioni e il riposo delle persone. La norma in questione dispone infatti che: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitand…

.. leggi il seguito

Di admin