La legge n. 49/2023, in vigore dal 20 maggio 2023, ha introdotto in Italia il principio dell’equo compenso per le prestazioni professionali. L’obiettivo principale della riforma è proteggere i professionisti dalla stipula di accordi economici svantaggiosi, in particolare quando la controparte è un cliente con un forte potere contrattuale. La normativa mira a garantire che ogni compenso sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, tutelando il decoro della professione.
A chi si applica la legge sull’equo compenso
La disciplina sull’equo compenso non riguarda tutti i rapporti professionali, ma si concentra su quelli in cui esiste uno squilibrio di potere tra le parti. La tutela si estende a un’ampia platea di professionisti, sia iscritti a ordini e collegi (come avvocati, ingegneri, architetti) sia esercenti professioni non ordinistiche.
Le norme si applicano quando il cliente (committente) rientra in una delle seguenti categorie:
- Imprese bancarie e assicurative, e le loro società controllate.
- Imprese che nell’anno precedente hanno impiegato più di 50 lavoratori.
- Imprese che nell’anno precedente hanno registrato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
- Pubblica Amministrazione e società a partecipazione pubblica.
La legge copre ogni tipo di accordo, anche preparatorio, che risulti vincolante per il professionista.
Cosa si intende per compenso equo
Un compenso è definito “equo” quando rispetta due criteri fondamentali: deve essere proporzionato alla prestazione e conforme ai parametri ministeriali specifici per ogni professione. Qualsiasi pattuizione di un compenso inferiore a tali parametri è considerata iniqua e, di conseguenza, la relativa clausola è nulla.
I riferimenti per stabilire l’equità del compenso sono:
- Per gli avvocati: i parametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia.
- Per i professionisti iscritti a ordini e collegi: i decreti ministeriali adottati per le singole professioni.
- Per i professionisti non ordinistici: i parametri che saranno definiti con un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
La valutazione tiene conto non solo del lavoro svolto, ma anche dei costi sostenuti dal professionista per eseguire l’incarico.
Le tutele per i professionisti: clausole nulle e ricorso al giudice
Il cuore della riforma risiede nella sanzione della nullità per le clausole che non prevedono un compenso equo. Questa nullità opera esclusivamente a vantaggio del professionista e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. È importante sottolineare che la nullità di una singola clausola non invalida l’intero contratto, che per il resto rimane efficace.
Oltre a quelle sul compenso, sono considerate nulle anche altre pattuizioni vessatorie, come quelle che:
- Vietano al professionista di chiedere acconti durante lo svolgimento dell’incarico.
- Impongono l’anticipazione di spese da parte del professionista.
- Attribuiscono al cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla qualità e quantità del lavoro.
- Riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali.
- Pretendono prestazioni aggiuntive a titolo gratuito.
Come agire in caso di compenso non equo
Il professionista che ha sottoscritto un accordo con un compenso non equo può rivolgersi al Tribunale competente per il luogo in cui ha la residenza o il domicilio. Può chiedere al giudice di dichiarare la nullità della clausola e di rideterminare il compenso secondo i parametri di legge. Il giudice può anche condannare il cliente al pagamento di un indennizzo fino al doppio della differenza tra quanto versato e il compenso equo, oltre al risarcimento di eventuali danni ulteriori.
Il parere di congruità come titolo esecutivo
Un’importante novità è il rafforzamento del parere di congruità emesso dall’ordine o collegio professionale. Se il cliente non si oppone entro 40 giorni dalla notifica, questo parere acquista valore di titolo esecutivo. Ciò consente al professionista di avviare le procedure di recupero del credito in modo più rapido, senza dover necessariamente affrontare un lungo procedimento giudiziario ordinario.
Altre novità introdotte dalla riforma
La legge n. 49/2023 ha introdotto anche altre disposizioni a tutela dei professionisti. In materia di prescrizione, il diritto al pagamento del compenso si prescrive a partire dalla cessazione del rapporto con il cliente. Per l’azione di responsabilità professionale, invece, il termine decorre dal compimento della prestazione, evitando che il professionista resti esposto a tempo indeterminato.
Viene inoltre prevista la possibilità di tutelare i diritti individuali attraverso l’azione di classe, che può essere proposta dai Consigli Nazionali degli Ordini o dalle associazioni di categoria. Infine, è stato istituito presso il Ministero della Giustizia l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, con il compito di vigilare sulla corretta applicazione della legge.
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