La quattordicesima è una somma aggiuntiva che l’INPS eroga una volta all’anno, solitamente nel mese di luglio, ai titolari di trattamenti pensionistici che rispettano determinati requisiti di età e reddito. Non si tratta di una mensilità extra come la tredicesima, ma di un importo supplementare pensato per sostenere i pensionati con entrate più contenute. L’importo non è fisso, ma varia in base agli anni di contributi versati e alla fascia di reddito del beneficiario.

A chi spetta la quattordicesima sulla pensione

Per avere diritto alla quattordicesima, il pensionato deve soddisfare contemporaneamente tre requisiti fondamentali: anagrafico, reddituale e contributivo. È necessario aver compiuto almeno 64 anni di età e possedere un reddito complessivo non superiore a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Il beneficio è riconosciuto sulle seguenti tipologie di pensione:

  • Pensione di vecchiaia
  • Pensione di anzianità o anticipata
  • Pensione di inabilità e di invalidità ordinaria
  • Pensione ai superstiti (reversibilità e indiretta)

La somma viene erogata in modo automatico dall’INPS ai pensionati che rientrano nei parametri previsti, senza la necessità di presentare una domanda specifica, a meno che non si verifichino omissioni o errori.

Requisiti di reddito e importi aggiornati

L’importo della quattordicesima è strettamente legato al reddito personale del pensionato e agli anni di contribuzione. I pensionati vengono suddivisi in due principali fasce di reddito, che determinano l’ammontare della somma aggiuntiva.

Pensionati con reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo

I pensionati con un reddito personale complessivo fino a 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS ricevono l’importo pieno. Gli importi, differenziati per lavoratori dipendenti e autonomi in base ai contributi, sono i seguenti:

  • Lavoratori dipendenti: 437 € con un massimo di 15 anni di contributi; 546 € tra 15 e 25 anni di contributi; 655 € con oltre 25 anni di contributi.
  • Lavoratori autonomi: 437 € con un massimo di 18 anni di contributi; 546 € tra 18 e 28 anni di contributi; 655 € con oltre 28 anni di contributi.

Pensionati con reddito tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo

Per i pensionati il cui reddito si colloca tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo, l’importo della quattordicesima è ridotto:

  • Lavoratori dipendenti: 336 € con un massimo di 15 anni di contributi; 420 € tra 15 e 25 anni di contributi; 504 € con oltre 25 anni di contributi.
  • Lavoratori autonomi: 336 € con un massimo di 18 anni di contributi; 420 € tra 18 e 28 anni di contributi; 504 € con oltre 28 anni di contributi.

Per chi supera di poco il limite massimo di reddito (2 volte il trattamento minimo), è prevista una clausola di salvaguardia: la quattordicesima viene erogata fino a concorrenza del limite di reddito, garantendo che il pensionato non perda il beneficio per uno scostamento minimo.

Pensioni escluse dal beneficio

Non tutti i trattamenti assistenziali o previdenziali danno diritto alla quattordicesima. Sono escluse dal calcolo e dall’erogazione le seguenti prestazioni:

  • Pensione di invalidità civile
  • Assegno sociale o pensione sociale
  • Pensioni di guerra
  • Rendite INAIL

Queste prestazioni, avendo natura assistenziale e non previdenziale basata su contributi, non rientrano nel perimetro di applicazione della somma aggiuntiva.

Cosa fare se non si riceve la quattordicesima

L’erogazione della quattordicesima avviene di norma con la mensilità di pensione di luglio per chi ha già compiuto 64 anni entro tale data. Per chi compie gli anni successivamente, il pagamento avviene a dicembre. Se un pensionato ritiene di averne diritto ma non riceve l’importo, il primo passo è controllare il cedolino della pensione, dove la voce “quattordicesima” dovrebbe essere chiaramente indicata.

In caso di mancata erogazione, è possibile che l’INPS non disponga di tutti i dati reddituali aggiornati. In questa situazione, il pensionato può presentare un’apposita domanda di ricostituzione della pensione per motivi reddituali, nota anche come “domanda di ricostituzione per quattordicesima”. Questo permette all’istituto di ricalcolare il diritto e, se confermato, di procedere al pagamento degli arretrati spettanti.

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Di admin