L’amministrazione di sostegno è un importante strumento giuridico introdotto in Italia con la legge n. 6 del 2004 per tutelare le persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Si tratta di una misura flessibile e personalizzata, pensata per affiancare il soggetto debole senza limitarne la capacità d’agire se non per quanto strettamente necessario.
Una tutela su misura per le persone fragili
Prima dell’introduzione dell’amministrazione di sostegno, gli unici strumenti a disposizione per proteggere i soggetti incapaci di gestire la propria vita e il proprio patrimonio erano l’interdizione e l’inabilitazione. Questi istituti, tuttavia, sono molto invasivi: l’interdizione priva totalmente la persona della capacità di compiere atti giuridici, mentre l’inabilitazione la limita in modo significativo. L’amministrazione di sostegno nasce proprio per superare questa rigidità, offrendo una soluzione che valorizza l’autonomia residua del beneficiario.
L’obiettivo principale non è sostituire la persona, ma assisterla. L’amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare, agisce tenendo conto dei bisogni, delle aspirazioni e della volontà del beneficiario, promuovendone i diritti e la dignità. La misura viene costruita “su misura” in base alla situazione specifica, definendo con precisione quali atti il beneficiario può compiere da solo e per quali necessita dell’assistenza o della rappresentanza dell’amministratore.
Come funziona l’amministrazione di sostegno
Il funzionamento dell’istituto si basa sull’interazione di tre figure chiave, ciascuna con un ruolo ben definito per garantire la massima protezione al soggetto fragile.
- Il Beneficiario: È la persona che, a causa della sua condizione di fragilità, necessita di supporto. Mantiene la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore.
- L’Amministratore di Sostegno: È la persona incaricata dal Giudice Tutelare di assistere il beneficiario. Può essere un familiare (coniuge, convivente, genitore, figlio), un professionista esterno o un’altra persona idonea. Il suo compito è curare gli interessi del beneficiario, rispettandone le decisioni e informandolo degli atti da compiere.
- Il Giudice Tutelare: È l’autorità che supervisiona l’intera procedura. Nomina l’amministratore, definisce i suoi poteri e doveri nel decreto di nomina, e vigila sul suo operato per tutta la durata dell’incarico.
I poteri dell’amministratore sono specificati nel decreto di nomina e possono riguardare sia la sfera patrimoniale che quella personale e sanitaria, sempre in base alle reali necessità del beneficiario.
Gestione patrimoniale e sanitaria: due ambiti distinti
L’intervento dell’amministratore di sostegno può essere limitato a specifici ambiti, a seconda delle esigenze del beneficiario. I due settori principali di intervento sono la gestione del patrimonio e la cura della persona.
Nella sfera patrimoniale, l’amministratore può essere autorizzato a compiere operazioni come:
- Gestire il conto corrente e la pensione.
- Pagare bollette, affitto e altre spese correnti.
- Presentare la dichiarazione dei redditi.
- Richiedere autorizzazioni al Giudice Tutelare per atti di straordinaria amministrazione (es. vendere un immobile, accettare un’eredità).
Nella sfera sanitaria e della cura personale, l’amministratore può essere incaricato di:
- Prestare il consenso informato a trattamenti sanitari, quando il beneficiario non è in grado di farlo.
- Scegliere il medico o la struttura di cura.
- Interagire con i servizi sociali per garantire l’assistenza necessaria.
Il Giudice Tutelare può decidere di affidare entrambi gli ambiti a un unico amministratore oppure nominare due figure distinte, ad esempio un co-amministratore per le questioni economiche e un altro per quelle sanitarie, qualora la situazione lo richieda.
La procedura per richiedere l’amministrazione di sostegno
L’attivazione della misura segue un percorso procedurale preciso, finalizzato a valutare attentamente la situazione del potenziale beneficiario. La procedura può essere avviata su richiesta di diversi soggetti.
- Presentazione del ricorso: La domanda si presenta con un ricorso al Giudice Tutelare del tribunale competente per residenza del beneficiario. Possono presentare il ricorso lo stesso beneficiario, il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il pubblico ministero o i responsabili dei servizi sanitari e sociali.
- Contenuto del ricorso: L’atto deve indicare le generalità del beneficiario, le ragioni della richiesta, la descrizione della sua situazione patrimoniale e sanitaria, e il nominativo della persona proposta come amministratore.
- Udienza di comparizione: Il Giudice fissa un’udienza in cui deve sentire personalmente il beneficiario per rendersi conto delle sue condizioni, dei suoi bisogni e delle sue richieste. All’udienza partecipano anche il ricorrente e le altre persone indicate nel ricorso.
- Decreto di nomina: Al termine dell’esame, se ritiene fondata la richiesta, il Giudice emette un decreto di nomina. In questo provvedimento vengono specificati la durata dell’incarico, l’oggetto, gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli in cui deve solo assisterlo.
- Giuramento: L’amministratore nominato assume ufficialmente l’incarico prestando giuramento di svolgere il proprio compito con fedeltà e diligenza.
Questo strumento rappresenta un’evoluzione significativa nella tutela delle persone deboli, garantendo un supporto efficace che non annulla la loro individualità e libertà.
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