L’art. 136, 2° co., del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che l’ammissione al gratuito patrocinio disposta provvisoriamente dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è revocata se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione (modifiche reddituali), ovvero se l’ammesso al beneficio del gratuito patrocinio ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Qual è l’interpretazione che la Cassazione reputa più confacente all’ordito normativo?Il punto della Cassazione Civile in ordine ai requisiti per la revoca da parte del giudiceCon la recentissima ordinanza n. 17686 del 31 maggio 2022, Pres. Luigi Giovanni Lombardo, Rel. Giuseppe Tedesco, resa nella camera di consiglio non partecipata, la Sesta Sezione Civile – Sottosezione 2 ricorda che “in materia il legislatore ha p…

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