L’azione di riduzione è un importante strumento legale previsto dal Codice Civile italiano per proteggere i diritti degli eredi più stretti, noti come legittimari. Quando una persona deceduta (il “de cuius”) ha disposto dei propri beni tramite testamento o donazioni in vita, potrebbe aver involontariamente o deliberatamente intaccato la quota di patrimonio che la legge riserva a questi familiari. L’azione di riduzione serve proprio a ripristinare tale quota, rendendo inefficaci le disposizioni lesive.
Chi sono i legittimari e qual è la loro quota?
La legge italiana tutela in modo particolare alcuni membri della famiglia, garantendo loro una porzione minima del patrimonio del defunto, indipendentemente dalla sua volontà. Questa porzione è chiamata “quota di legittima” o “quota di riserva”. I soggetti che ne hanno diritto sono i legittimari:
- Il coniuge o la parte dell’unione civile.
- I figli (o i loro discendenti, in caso di premorienza).
- Gli ascendenti (genitori, nonni), ma solo in assenza di figli.
Il patrimonio ereditario si divide idealmente in due parti: la quota disponibile, di cui il testatore può disporre liberamente, e la quota di legittima, riservata per legge ai legittimari. L’azione di riduzione interviene quando le disposizioni del defunto eccedono la quota disponibile, andando a ledere quella di legittima.
Quando è possibile esercitare l’azione di riduzione?
Il presupposto fondamentale per avviare un’azione di riduzione è la cosiddetta “lesione della legittima”. Per verificare se tale lesione esiste, è necessario compiere un’operazione contabile chiamata “riunione fittizia”. Questa consiste nel calcolare il valore complessivo del patrimonio del defunto al momento della sua morte, seguendo questi passaggi:
- Si calcola il valore dei beni lasciati dal defunto (il cosiddetto relictum).
- Da questo valore si sottraggono i debiti ereditari.
- Al risultato si somma il valore di tutte le donazioni fatte in vita dal defunto (il donatum).
Sull’importo totale così ottenuto si calcola la quota di legittima spettante a ciascun erede. Se un legittimario ha ricevuto meno di quanto gli spetta per legge, può agire in giudizio per reintegrare la sua parte.
Come funziona in pratica il processo di riduzione
L’azione di riduzione non annulla il testamento o le donazioni, ma le rende inefficaci nei confronti del legittimario che ha agito, solo nella misura necessaria a reintegrare la sua quota. La legge stabilisce un ordine preciso con cui colpire le disposizioni lesive:
- Disposizioni testamentarie: Vengono ridotte proporzionalmente le quote degli eredi e i legati istituiti nel testamento, senza distinzione tra loro, a meno che il testatore non abbia indicato un ordine diverso.
- Donazioni: Se la riduzione delle disposizioni testamentarie non è sufficiente, si procede con le donazioni. Si inizia dall’ultima fatta in vita dal defunto e si risale via via alle precedenti, fino a quando la quota di legittima non viene completamente reintegrata.
Il caso particolare degli immobili
La gestione diventa più complessa quando la donazione o il legato lesivo riguarda un bene immobile. Se l’immobile non è comodamente divisibile, la legge prevede soluzioni diverse a seconda del valore dell’eccedenza. Se l’eccedenza supera un quarto della porzione disponibile, l’immobile rientra per intero nell’eredità, con l’obbligo di compensare in denaro il donatario o il legatario. In caso contrario, l’immobile resta al beneficiario, che dovrà però compensare in denaro il legittimario.
Condizioni e termini per agire
Per poter esercitare l’azione di riduzione, il legittimario deve rispettare alcune condizioni. La più importante è l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Questa procedura permette di tenere separati il patrimonio del defunto da quello dell’erede, ed è una cautela richiesta dalla legge per tutelare i terzi (legatari e donatari non coeredi). L’obbligo non sussiste se l’azione è rivolta contro altri coeredi.
L’azione di riduzione si prescrive nel termine ordinario di 10 anni. Il momento da cui decorre il termine è generalmente quello dell’accettazione dell’eredità da parte del chiamato che ha ricevuto la disposizione lesiva.
Cosa deve sapere il consumatore: mediazione e costi
Prima di poter avviare una causa in tribunale, la legge prevede l’obbligo di tentare una procedura di mediazione. Si tratta di un incontro davanti a un mediatore professionista, con l’assistenza di un avvocato, finalizzato a trovare un accordo bonario tra le parti. La mediazione è spesso una soluzione più rapida ed economica rispetto a un lungo processo giudiziario.
I costi variano notevolmente. La fase di mediazione ha costi contenuti, che possono aggirarsi su poche migliaia di euro. Se invece non si raggiunge un accordo e si deve procedere con la causa in tribunale, le spese legali e processuali possono diventare significativamente più elevate, a seconda della complessità e della durata del contenzioso.
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