La crescita di un figlio senza la presenza affettiva e materiale di un genitore è una ferita profonda. La giurisprudenza italiana ha consolidato il principio secondo cui il danno derivante da questa assenza, noto come “danno da privazione genitoriale”, deve essere risarcito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato questo diritto, ma solleva una domanda ancora più complessa: cosa succede se a causare questa privazione non è la scelta di un genitore, ma una decisione delle istituzioni?

Il danno da privazione genitoriale: un diritto riconosciuto

Il punto di partenza è l’ordinanza n. 15148 del 2022 della Corte di Cassazione. Il caso riguardava un padre che, dopo un iniziale disconoscimento, aveva completamente ignorato il figlio nato da una relazione non coniugale, omettendo sia il supporto economico sia, soprattutto, quello affettivo e relazionale. La Suprema Corte ha stabilito che tale comportamento costituisce un grave illecito, una violazione dei doveri di cura e assistenza morale che lede i diritti fondamentali del figlio.

Secondo i giudici, il diritto del minore a un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori è protetto dalla Costituzione (articoli 2 e 30). La sua violazione causa un danno non patrimoniale che deve essere risarcito. Questo danno non richiede una prova specifica di un trauma psicologico, poiché la lesione consiste proprio nella perdita della figura genitoriale, un elemento essenziale per la crescita armonica della persona.

Quando l’assenza del genitore è una scelta volontaria

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la responsabilità è chiaramente attribuita al genitore che si è volontariamente sottratto ai suoi obblighi. L’illecito, definito “endofamiliare”, non si limita al mancato versamento del mantenimento, ma include la dimensione morale, educativa e affettiva. L’obbligo di essere genitore nasce con la procreazione e non dipende dal riconoscimento legale o dalla convivenza.

La condanna al risarcimento ha quindi una duplice natura:

  • Patrimoniale: per coprire le spese di mantenimento non versate.
  • Non patrimoniale: per compensare il vuoto affettivo e la lesione dei diritti inviolabili della persona del figlio.

Questa posizione giuridica è ormai consolidata e tutela i figli da genitori che scelgono di essere assenti dalla loro vita.

E se a decidere è il sistema giudiziario?

La questione diventa più delicata quando l’allontanamento di un genitore non è una sua scelta, ma la conseguenza di decisioni giudiziarie. Se la volontaria assenza di un padre o di una madre è considerata così grave da giustificare un risarcimento, come si valuta una situazione in cui è un tribunale a ridurre drasticamente la presenza di uno dei due genitori nella vita del figlio?

Spesso, pur in presenza di un “affidamento condiviso” sulla carta, i provvedimenti dei tribunali stabiliscono un “genitore collocatario” (presso cui il figlio vive prevalentemente) e un “genitore non collocatario”, al quale viene concesso un diritto di visita limitato a pochi giorni al mese o a weekend alternati. Questa prassi, spesso basata su protocolli standardizzati, rischia di trasformare un genitore in una figura marginale, quasi un visitatore nella vita del proprio figlio.

Questa impostazione può creare una situazione di fatto molto simile a quella della privazione genitoriale volontaria, con l’aggravante che è legittimata da un’autorità istituzionale. Il figlio subisce comunque la carenza di una delle due figure di riferimento, con potenziali conseguenze negative sul suo sviluppo emotivo e psicologico.

Diritti e tutele per i minori e i genitori

Di fronte a queste dinamiche, è fondamentale che i genitori siano consapevoli dei diritti in gioco, primo fra tutti quello del figlio alla bigenitorialità effettiva. Questo principio implica una partecipazione paritetica e attiva di entrambi i genitori alla cura, all’educazione e alla vita quotidiana del minore.

Cosa è importante sapere:

  1. Il diritto alla bigenitorialità: Il figlio ha il diritto di mantenere un rapporto stabile e significativo con entrambi i genitori, anche dopo la separazione.
  2. Ruolo paritetico: L’affidamento condiviso non dovrebbe essere solo una formula legale, ma tradursi in un coinvolgimento concreto di entrambi i genitori nelle decisioni importanti e nella routine quotidiana.
  3. Contestare provvedimenti limitanti: È possibile opporsi a provvedimenti che, senza una valida motivazione legata al benessere del minore, riducono eccessivamente il tempo e il ruolo di un genitore.
  4. Privilegiare accordi consapevoli: Ove possibile, gli accordi extragiudiziali che definiscono un piano genitoriale dettagliato e paritetico rappresentano la soluzione migliore per tutelare il benessere del figlio.

Se un provvedimento giudiziario crea di fatto una situazione di privazione genitoriale, si pone un serio problema di coerenza del sistema legale, che da un lato sanziona il genitore assente e dall’altro rischia di creare le condizioni per un’assenza “istituzionalizzata”. In conclusione, la tutela del diritto del figlio a crescere con entrambe le figure genitoriali deve essere una priorità assoluta.

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Di admin