Quando un consumatore si oppone a un decreto ingiuntivo, si apre una vera e propria causa per accertare la fondatezza del credito. In molte materie, come quelle bancarie, finanziarie o relative a contratti di fornitura, la legge prevede che prima di procedere in tribunale sia obbligatorio tentare una mediazione. Per anni, un dubbio ha dominato le aule di giustizia: a chi spetta avviare questa procedura? Al debitore che si oppone o al creditore che ha ottenuto il decreto? La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto la questione in modo definitivo.

La decisione della Cassazione: l’onere è del creditore

Con la sentenza numero 19596 del 2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito un principio chiaro: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria spetta al creditore. In termini tecnici, il soggetto onerato è il creditore “opposto”, ovvero colui che, dopo aver ottenuto il decreto, si trova a essere la parte convenuta nel giudizio di opposizione avviato dal debitore.

La logica dietro questa decisione è sostanziale più che formale. Anche se è il debitore a iniziare la causa di opposizione (diventando “attore” in senso formale), è il creditore che ha l’interesse principale a dimostrare l’esistenza e la validità del proprio diritto di credito. L’opposizione, infatti, trasforma il procedimento da sommario a un giudizio a cognizione piena, dove il creditore deve fornire tutte le prove a sostegno della sua pretesa. La mediazione è quindi considerata una condizione di procedibilità della domanda del creditore stesso.

Le conseguenze pratiche del mancato avvio della mediazione

Questa regola ha implicazioni pratiche molto importanti per chi si difende da un decreto ingiuntivo. Se il giudice, durante la causa di opposizione, rileva che la mediazione non è stata avviata, assegna un termine di 15 giorni alla parte onerata, cioè al creditore, per presentarne la domanda. Se il creditore non rispetta questo termine, le conseguenze sono drastiche.

Il mancato o tardivo avvio della mediazione da parte del creditore opposto porta a una dichiarazione di improcedibilità della sua domanda. Questo, a sua volta, comporta una conseguenza fondamentale: la revoca del decreto ingiuntivo. In pratica, l’opposizione del debitore viene accolta e il decreto ingiuntivo perde ogni efficacia.

Cosa significa la revoca del decreto ingiuntivo?

La revoca del decreto ingiuntivo è un risultato estremamente favorevole per il consumatore che si è opposto. Ecco i punti principali:

  • Il decreto viene annullato: Il creditore non può più utilizzarlo per avviare pignoramenti o altre azioni esecutive.
  • L’opposizione ha successo: Il debitore vince la causa di opposizione, anche senza entrare nel merito della questione, ma per una ragione puramente procedurale.
  • Il debito non si estingue automaticamente: È importante notare che la revoca del decreto per improcedibilità non cancella il debito in sé. Tuttavia, il creditore, se vuole ancora recuperare la somma, è costretto a iniziare un nuovo procedimento legale da capo, sostenendo ulteriori costi e perdendo molto tempo.

Cosa fare se si riceve un decreto ingiuntivo

Se ricevi un decreto ingiuntivo, è fondamentale agire tempestivamente e in modo corretto. La prima regola è non ignorarlo mai. Si hanno generalmente 40 giorni di tempo dalla notifica per presentare opposizione. È consigliabile rivolgersi subito a un professionista o a un’associazione di consumatori per valutare la situazione.

Se si decide di procedere con l’opposizione in una materia soggetta a mediazione obbligatoria, la regola stabilita dalla Cassazione diventa uno strumento di tutela cruciale. Sarà compito del legale del consumatore verificare che il creditore rispetti l’onere di avviare la mediazione nei tempi indicati dal giudice. Un errore procedurale da parte del creditore può portare alla vittoria della causa e all’annullamento del decreto.

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Di admin