Il Disegno di Legge Zan, noto con il nome del suo relatore Alessandro Zan, è stata una delle proposte legislative più discusse degli ultimi anni in Italia. L’obiettivo principale era introdurre misure specifiche per prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza per motivi legati a sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Nonostante un lungo e acceso dibattito pubblico e politico, il suo iter si è concluso con una bocciatura al Senato nell’ottobre 2021.
Le finalità principali del Disegno di Legge
Il Ddl Zan non intendeva creare una nuova categoria di reati, ma estendere le tutele già esistenti previste dalla cosiddetta Legge Mancino. Questa legge, in vigore dal 1993, punisce con pene più severe i reati commessi per finalità di discriminazione o odio razziale, etnico, nazionale o religioso. La proposta mirava ad aggiungere a questo elenco anche i moventi fondati su:
- Sesso: il sesso biologico o anagrafico di una persona.
- Genere: qualunque manifestazione esteriore che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali legate al sesso.
- Orientamento sessuale: l’attrazione affettiva o sessuale verso persone di sesso diverso, dello stesso sesso o di entrambi.
- Identità di genere: l’identificazione di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso anagrafico.
- Disabilità: la condizione di disabilità della vittima.
L’intento era quindi quello di fornire una protezione giuridica più forte a categorie di persone considerate particolarmente vulnerabili a specifiche forme di odio e violenza.
Cosa prevedeva il Ddl Zan nel dettaglio
Il testo del disegno di legge si articolava su diversi punti chiave, intervenendo sia sul Codice Penale sia su altri aspetti della vita sociale e civile. Le modifiche più significative riguardavano l’introduzione di pene più severe e di un’aggravante specifica.
Modifiche al Codice Penale
Il Ddl Zan proponeva di modificare l’articolo 604-bis del Codice Penale, prevedendo sanzioni per chi istiga o commette atti di discriminazione o violenza. Le pene proposte erano:
- Reclusione fino a 1 anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro per atti di discriminazione.
- Reclusione da 6 mesi a 4 anni per istigazione o commissione di atti di violenza.
Inoltre, veniva introdotta un’aggravante comune (modifica all’articolo 604-ter c.p.) che avrebbe aumentato la pena per qualsiasi reato commesso con finalità di discriminazione o odio fondato sui motivi sopra elencati.
La clausola sulla libertà di espressione
Una delle parti più dibattute del testo era l’articolo 4, definito “clausola salva-idee”. Questa norma specificava che la legge non avrebbe leso “la libera espressione di convincimenti od opinioni” e le condotte riconducibili al pluralismo delle idee. Il limite era posto al “concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”. L’obiettivo di questa clausola era bilanciare la tutela delle vittime con il diritto alla libertà di pensiero, sancito dall’articolo 21 della Costituzione.
Altre misure contenute nella proposta
Oltre alle modifiche penali, il Ddl Zan includeva altre iniziative per promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione. Tra queste:
- Giornata Nazionale: L’istituzione, per il 17 maggio di ogni anno, della “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”, da celebrare nelle scuole e nelle pubbliche amministrazioni con iniziative di sensibilizzazione.
- Supporto alle vittime: Prevedeva la creazione di centri di assistenza per le vittime di discriminazione e violenza, finanziati con un fondo dedicato.
- Monitoraggio statistico: Affidava all’ISTAT il compito di realizzare indagini periodiche per raccogliere dati sul fenomeno della discriminazione e della violenza, al fine di orientare meglio le politiche di contrasto.
L’iter parlamentare e la bocciatura
Il Ddl Zan è stato approvato dalla Camera dei Deputati nel novembre 2020. Il suo percorso si è però arenato al Senato, dove ha incontrato una forte opposizione da parte di alcune forze politiche e di settori della società civile. Dopo mesi di stallo e un acceso dibattito, il 27 ottobre 2021 il Senato ha approvato una mozione, nota come “tagliola”, che ha bloccato l’esame degli articoli del disegno di legge, determinandone di fatto la bocciatura e la fine del suo iter parlamentare.
Cosa fare in caso di discriminazione o violenza
Con la mancata approvazione del Ddl Zan, le tutele specifiche che esso intendeva introdurre non sono diventate legge. Tuttavia, chi subisce atti di violenza, minacce, stalking o diffamazione, anche se motivati da omofobia, transfobia o abilismo, ha comunque il diritto di denunciare i fatti alle autorità competenti. I reati comuni restano punibili secondo le norme generali del Codice Penale. L’assenza di una legge specifica rende più complesso il riconoscimento del movente discriminatorio, ma non elimina la perseguibilità del reato in sé. È fondamentale non rimanere in silenzio e cercare supporto legale per far valere i propri diritti.
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