Reato di frode processuale: l’art. 374 c.p.Natura del reato e procedibilitàLa condotta sanzionata dall’art. 374 c.p.La penaEsimenti e cause di non punibilitàElemento soggettivoReato di frode processuale: l’art. 374 c.p.[Torna su]
Nel corso di un procedimento civile o amministrativo, se taluno, per trarre in inganno il giudice nel corso di un’ispezione o di un esperimento giudiziale, ovvero il perito nell’esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo Stato dei luoghi o delle cose o delle persone, commette il delitto di frode processuale sanzionato dall’art. 374 c.p., sempre se il fatto non sia previsto come reato da una particolare disposizione di Legge. Ovviamente detta fattispecie, assume rilevanza penale anche in quei procedimenti penali che pendano davanti alla Corte Penale In…
Nel corso di un procedimento civile o amministrativo, se taluno, per trarre in inganno il giudice nel corso di un’ispezione o di un esperimento giudiziale, ovvero il perito nell’esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo Stato dei luoghi o delle cose o delle persone, commette il delitto di frode processuale sanzionato dall’art. 374 c.p., sempre se il fatto non sia previsto come reato da una particolare disposizione di Legge. Ovviamente detta fattispecie, assume rilevanza penale anche in quei procedimenti penali che pendano davanti alla Corte Penale In…