Scrivere un commento o un post su un blog o su Facebook può sembrare un gesto senza conseguenze, ma non è così. Quando le parole offendono la reputazione di una persona assente, si può commettere il reato di diffamazione, con implicazioni sia penali che civili. La diffusione di contenuti attraverso internet, inoltre, rende il fatto ancora più grave agli occhi della legge.

Cos’è la diffamazione e quando diventa reato

La diffamazione è un reato previsto dall’articolo 595 del Codice Penale. Si configura quando una persona, comunicando con più persone, offende la reputazione di un altro individuo che non è presente. Per “reputazione” si intende la stima e l’onore di cui una persona gode nel proprio ambiente sociale e professionale.

L’offesa non si limita all’insulto diretto o all’uso di un linguaggio volgare. Il reato può essere commesso anche in modi più subdoli, ad esempio attraverso:

  • L’attribuzione di un fatto illecito o non veritiero.
  • La diffusione di notizie false (le cosiddette “fake news”) che danneggiano l’immagine altrui.
  • L’uso di allusioni, insinuazioni o espressioni che, nel contesto in cui sono usate, risultano denigratorie.
  • La divulgazione di comportamenti che, pur non essendo illeciti, sono considerati riprovevoli secondo la morale comune.

Il reato si considera perfezionato nel momento in cui il messaggio offensivo viene pubblicato e diventa accessibile a terzi, indipendentemente dal fatto che la persona offesa ne sia immediatamente a conoscenza.

La diffamazione online: l’aggravante dei social network e dei blog

Quando la diffamazione avviene tramite internet, come su un blog o su un social network come Facebook, la situazione si aggrava. Il Codice Penale prevede infatti una pena maggiore se l’offesa è arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”. La giurisprudenza, inclusa la Corte di Cassazione, ha stabilito che la pubblicazione su piattaforme digitali rientra in questa categoria.

Il motivo è semplice: un post su Facebook o un articolo su un blog è potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato e vasto di persone in pochissimo tempo, amplificando il danno alla reputazione della vittima. È importante notare che, secondo i giudici, i social network e i blog non sono equiparati alla “stampa”, in quanto non sono generalmente considerati attività di informazione professionale. Tuttavia, la loro capacità di diffusione li rende comunque un mezzo di pubblicità che aggrava il reato.

La responsabilità di chi gestisce un blog o una pagina Facebook

Un aspetto cruciale riguarda la responsabilità del gestore di un blog o di una pagina social per i commenti diffamatori pubblicati da terzi. In linea di principio, il gestore non è automaticamente responsabile per ciò che scrivono gli altri utenti. Tuttavia, la sua responsabilità può sorgere in un secondo momento.

Se il gestore viene a conoscenza di un commento dal contenuto palesemente diffamatorio e non si attiva per rimuoverlo tempestivamente, la sua omissione può essere interpretata come una condivisione consapevole del messaggio offensivo. In pratica, mantenendo online il contenuto lesivo, contribuisce a prolungare e amplificare la lesione della reputazione altrui, potendo così essere chiamato a risponderne penalmente e civilmente.

Come si dimostra e si quantifica il danno

Chi si ritiene vittima di diffamazione online e intende chiedere un risarcimento deve dimostrare il danno subito. Il danno può essere di due tipi:

  • Danno patrimoniale: riguarda le perdite economiche concrete, come la perdita di clienti o di opportunità lavorative a causa della lesione della propria immagine professionale (danno emergente e lucro cessante).
  • Danno non patrimoniale: si riferisce alla sofferenza interiore e al peggioramento della qualità della vita. Include il dolore, la vergogna, la depressione e il disagio nelle relazioni sociali e familiari causati dall’offesa.

La quantificazione del danno non è semplice e viene decisa dal giudice, che tiene conto di vari fattori: la gravità delle offese, la notorietà della persona diffamata, l’ampiezza della diffusione del messaggio e le conseguenze concrete sulla vita della vittima. Tribunali come quello di Milano hanno elaborato delle tabelle specifiche per aiutare a calcolare un risarcimento equo in base all’intensità del danno.

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Di admin