L’esclusione da un concorso o da una selezione lavorativa a causa della statura è una questione complessa, che tocca i principi di parità di trattamento e non discriminazione. Sebbene sia possibile stabilire requisiti fisici per l’accesso a determinate professioni, questa facoltà non è illimitata. Un candidato può essere escluso per la sua altezza solo se tale caratteristica è oggettivamente e inequivocabilmente indispensabile per lo svolgimento delle mansioni specifiche richieste.
Quando è legittimo il requisito della statura minima?
Un bando di concorso, sia pubblico che privato, può prevedere un’altezza minima per i candidati, ma questa previsione deve superare un attento esame di legittimità. Il requisito è considerato valido solo se risponde a un principio di funzionalità. Ciò significa che deve esistere un legame diretto e dimostrabile tra la statura richiesta e la capacità di eseguire compiti essenziali e specifici della professione in modo sicuro ed efficace.
Storicamente, limiti di altezza sono stati comuni nei concorsi per le Forze Armate, le Forze di Polizia o i Vigili del Fuoco. Tuttavia, anche in questi settori, i regolamenti sono stati progressivamente rivisti per evitare discriminazioni ingiustificate. Un requisito generico, non supportato da un’analisi concreta delle mansioni, rischia di essere considerato illegittimo e discriminatorio.
Il principio di non discriminazione e la parità di genere
Un aspetto cruciale riguarda la parità di trattamento tra uomini e donne. Stabilire un’unica soglia di statura minima per entrambi i sessi può costituire una discriminazione indiretta. Poiché la statura media delle donne è inferiore a quella degli uomini, un requisito identico finisce per penalizzare in modo sproporzionato le candidate di sesso femminile.
La giurisprudenza, inclusa la Corte di Cassazione, ha più volte sottolineato questo punto. Se un bando prevede un limite di altezza uguale per tutti, l’ente che ha indetto la selezione ha l’onere di dimostrare con prove concrete che quella specifica misura è assolutamente indispensabile per le mansioni previste. Non è sufficiente un’affermazione generica, ma occorre una valutazione rigorosa e specifica, caso per caso.
La valutazione del giudice: il caso concreto prevale sulla norma
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7982 del 2020, ha ribadito un orientamento consolidato. Nel caso specifico, una candidata era stata esclusa da una selezione per il profilo di Capo Treno a causa della sua statura. La Corte ha stabilito che il giudice deve valutare in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni. In altre parole, non basta che una norma o un regolamento interno preveda un limite di altezza; è necessario verificare se, nella pratica, la statura della candidata le impedirebbe effettivamente di svolgere il suo lavoro.
Questo approccio impone al datore di lavoro di dimostrare, ad esempio, che un Capo Treno di statura inferiore non sarebbe in grado di raggiungere dispositivi di sicurezza, azionare leve o svolgere altre operazioni essenziali. Se questa prova concreta manca, l’esclusione basata unicamente sul requisito astratto dell’altezza è illegittima.
Cosa fare se si viene esclusi per la statura
Un candidato che si ritiene ingiustamente escluso da una selezione a causa della propria altezza ha diversi strumenti per tutelare i propri diritti. È fondamentale agire tempestivamente per contestare la decisione. Ecco alcuni passi da considerare:
- Analizzare il bando: Verificare attentamente le motivazioni addotte nel bando di concorso per giustificare il requisito di statura. Spesso, queste motivazioni sono generiche e possono essere contestate.
- Richiedere gli atti: È possibile richiedere l’accesso agli atti della procedura selettiva per comprendere le ragioni specifiche dell’esclusione.
- Impugnare l’esclusione: L’atto di esclusione può essere impugnato davanti al giudice competente (solitamente il Giudice del Lavoro per le selezioni private o il TAR per i concorsi pubblici).
- Fornire prove contrarie: Durante il giudizio, si potrà argomentare che il requisito è sproporzionato, non funzionale alle mansioni o discriminatorio, chiedendo al giudice di disapplicare la norma del bando.
In conclusione, l’esclusione per bassa statura non è una prassi sempre legittima. La legge protegge i candidati da requisiti fisici arbitrari e discriminatori, imponendo ai datori di lavoro di giustificare tali limiti sulla base di necessità operative reali e non derogabili.
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