Per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro durante l’emergenza sanitaria, è stato introdotto un credito d’imposta a sostegno delle spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione. Questa misura ha interessato anche i liberi professionisti, inclusi gli avvocati, che hanno dovuto adeguare i propri studi per proteggere sé stessi, i collaboratori e i clienti. L’agevolazione, inizialmente prevista dal decreto “Cura Italia”, è stata successivamente potenziata e definita dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Cos’è e a chi spettava il credito d’imposta sanificazione

Il credito d’imposta per la sanificazione era un’agevolazione fiscale pensata per incentivare l’adozione di misure di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro. La misura consisteva in un credito pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 per l’adeguamento degli ambienti lavorativi.

L’importo massimo del credito concedibile per ogni beneficiario era fissato a 60.000 euro. Potevano accedere a questo sgravio non solo le imprese, ma anche gli esercenti arti e professioni, come gli avvocati, e gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Le spese ammesse allo sgravio fiscale

Il Decreto Rilancio ha specificato in modo dettagliato le tipologie di spese che davano diritto al credito d’imposta. L’obiettivo era coprire un’ampia gamma di interventi necessari a rendere sicuri gli studi professionali e gli altri luoghi di lavoro. Le spese ammissibili includevano:

  • Sanificazione degli ambienti: costi sostenuti per la sanificazione degli spazi lavorativi e degli strumenti utilizzati.
  • Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): acquisto di mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute e calzari conformi alla normativa europea.
  • Prodotti detergenti e disinfettanti: spese per l’acquisto di materiali per la pulizia e la disinfezione delle superfici.
  • Altri dispositivi di sicurezza: acquisto e installazione di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti.
  • Dispositivi per il distanziamento: acquisto e installazione di barriere protettive, pannelli e altri strumenti per garantire la distanza interpersonale.

Modalità di utilizzo e vantaggi fiscali

Il credito d’imposta poteva essere utilizzato in due modi principali: in compensazione tramite modello F24, oppure direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa era stata sostenuta. Un vantaggio significativo della misura era che il credito ottenuto non concorreva alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

L’effettiva operatività della misura era subordinata all’emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, che avrebbe definito i criteri e le modalità specifiche per la fruizione del beneficio fiscale. Questo strumento ha rappresentato un supporto concreto per i professionisti che hanno investito per continuare a operare in sicurezza.

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Di admin