Durante le prime fasi dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, l’importazione di mascherine e altri dispositivi di protezione è diventata una priorità strategica. Per gestire l’enorme flusso di merci e garantire la sicurezza dei prodotti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito procedure specifiche per lo sdoganamento, distinguendo chiaramente tra le diverse tipologie di mascherine. Comprendere queste regole è fondamentale per capire quali garanzie venivano richieste per i prodotti destinati ai cittadini e agli operatori sanitari.

Le procedure di sdoganamento in emergenza

Lo sdoganamento è l’insieme delle operazioni necessarie per svincolare le merci importate e immetterle sul mercato nazionale. A seguito dell’emergenza, con l’ordinanza n. 6 del 28 marzo 2020, il Commissario Straordinario ha introdotto procedure accelerate per facilitare l’arrivo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e altri beni essenziali. Queste procedure semplificate erano destinate principalmente a soggetti pubblici o a chi svolgeva servizi pubblici essenziali, come Regioni, enti locali, strutture ospedaliere e Protezione Civile, al fine di garantire una fornitura rapida e senza ritardi.

Per le importazioni destinate a soggetti privati, invece, il meccanismo era diverso. Le operazioni venivano segnalate al Commissario Straordinario, che poteva valutare e disporre la requisizione dei beni per destinarli alle necessità prioritarie del sistema sanitario nazionale. Questo sistema mirava a centralizzare la gestione delle risorse critiche in un momento di grave carenza.

Classificazione delle mascherine ai fini doganali

Per essere sdoganate correttamente, le mascherine venivano classificate in tre categorie principali, ognuna con requisiti specifici legati alla certificazione e alla destinazione d’uso. Questa distinzione era cruciale per tutelare la salute dei consumatori e degli operatori.

1. Dispositivi Medici (DM) – Mascherine chirurgiche

Le mascherine chirurgiche rientrano nella categoria dei Dispositivi Medici. La loro importazione seguiva regole precise:

  • Con marchio CE valido: Se il prodotto presentava una marcatura CE valida e conforme alle normative europee, poteva essere sdoganato immediatamente e immesso in commercio.
  • Senza marchio CE o con marchio non valido: In assenza di una certificazione valida, l’importatore doveva presentare un’autocertificazione all’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il prodotto veniva sdoganato “condizionatamente”, con l’obbligo di tracciabilità e il divieto di vendita fino all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’ISS. Se l’autorizzazione non veniva concessa, il prodotto era declassato a “mascherina generica” o, se non rietichettabile, distrutto.

2. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) – FFP2 e FFP3

Le mascherine FFP2 e FFP3 sono classificate come Dispositivi di Protezione Individuale, progettate per proteggere chi le indossa da agenti esterni. Anche per questi dispositivi, la procedura dipendeva dalla certificazione:

  • Con marchio CE valido: Lo sdoganamento era immediato.
  • Senza marchio CE o con marchio non valido: Era richiesta un’autocertificazione all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). Similmente ai DM, i prodotti venivano sdoganati in modo condizionato, in attesa del via libera dell’ente. In caso di parere negativo, venivano declassati o distrutti.

3. Mascherine Generiche o di Comunità

Questa categoria include le mascherine filtranti non certificate né come DM né come DPI. Per la loro importazione e commercializzazione, dovevano essere rispettate condizioni molto chiare per non indurre in errore il consumatore:

  • Non dovevano riportare la marcatura CE.
  • La confezione doveva indicare esplicitamente che non si trattava di un Dispositivo Medico o di un Dispositivo di Protezione Individuale.
  • Dovevano essere accompagnate da un’avvertenza che specificasse la loro inidoneità per uso sanitario o sui luoghi di lavoro, ma il loro scopo di copertura a fini igienico-ambientali per la collettività.
  • Il produttore doveva dichiarare che il prodotto non arrecava danni né rischi aggiuntivi per gli utilizzatori.

Implicazioni per i consumatori

Le regole definite dall’Agenzia delle Dogane avevano un impatto diretto sulla sicurezza dei cittadini. La distinzione tra le diverse tipologie di mascherine e i relativi requisiti di certificazione servivano a garantire che solo i prodotti conformi agli standard di sicurezza potessero essere venduti come dispositivi medici o di protezione individuale. Per i consumatori, era fondamentale prestare attenzione alle etichette e alle indicazioni sulla confezione per acquistare un prodotto adeguato alle proprie esigenze, distinguendo una semplice mascherina di comunità da un dispositivo certificato per uso sanitario o professionale.

Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.

Contattaci su WhatsApp

Per assistenza contatta Sportello Consumatori

Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org

Contattaci su WhatsApp

Di admin