L’amministratore di sostegno è una figura giuridica introdotta nell’ordinamento italiano per tutelare le persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. L’obiettivo principale di questa misura è offrire un supporto su misura, limitando il meno possibile la capacità di agire del beneficiario e garantendogli una protezione flessibile e adeguata alle sue reali necessità.
Chi è e a cosa serve l’amministratore di sostegno
Previsto dagli articoli 404 e seguenti del Codice Civile, l’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare per assistere una persona in difficoltà nella gestione dei suoi affari, sia personali che patrimoniali. A differenza di misure più invasive come l’interdizione o l’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno è uno strumento pensato per adattarsi alle specifiche esigenze del singolo, preservandone la massima autonomia possibile. Il beneficiario, infatti, conserva la capacità di compiere tutti gli atti che non sono espressamente affidati alla gestione o all’assistenza dell’amministratore.
Chi può richiederlo e chi può essere nominato
La procedura per la nomina di un amministratore di sostegno può essere avviata da diversi soggetti, con l’obiettivo di garantire una tutela tempestiva ed efficace alla persona fragile. La scelta della persona che ricoprirà l’incarico segue criteri precisi, volti a individuare la figura più idonea a curare gli interessi del beneficiario.
Soggetti che possono presentare la richiesta
La domanda per la nomina può essere presentata da:
- Lo stesso beneficiario, anche se minorenne, interdetto o inabilitato.
- Il coniuge o la persona stabilmente convivente.
- I parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli, nonni, zii, cugini).
- Gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati).
- Il tutore o il curatore.
- Il Pubblico Ministero.
Criteri per la scelta dell’amministratore
Il Giudice Tutelare sceglie l’amministratore tenendo conto esclusivamente della cura e degli interessi del beneficiario. La legge stabilisce un ordine di preferenza, ma il giudice può discostarsene con motivazione se lo ritiene opportuno. L’ordine preferenziale è il seguente:
- La persona designata dallo stesso interessato in previsione di una futura incapacità, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Il coniuge non separato legalmente o la persona stabilmente convivente.
- Il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella.
- Un parente entro il quarto grado.
- Un soggetto designato dal genitore superstite (tramite testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata).
È importante sottolineare che non possono ricoprire questo ruolo gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario, per evitare conflitti di interesse.
Poteri, doveri e limiti dell’amministratore
L’incarico dell’amministratore di sostegno è definito dal decreto di nomina del Giudice Tutelare, che stabilisce con precisione quali atti l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario (rappresentanza) e quali richiedono la sua assistenza. Per tutti gli altri atti, il beneficiario mantiene piena capacità di agire.
I doveri principali
Nello svolgimento del suo incarico, l’amministratore deve:
- Tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
- Informare tempestivamente il beneficiario sugli atti da compiere e, in caso di dissenso, informare il Giudice Tutelare.
- Presentare periodicamente al giudice una relazione sull’attività svolta e sulle condizioni di vita del beneficiario.
- Rendere il conto della gestione economica secondo la periodicità stabilita dal giudice.
- Svolgere l’incarico con fedeltà e diligenza, dopo aver prestato giuramento.
Gli atti compiuti in violazione di legge o oltre i poteri conferiti dal giudice possono essere annullati.
La procedura di nomina e la durata dell’incarico
Il procedimento si avvia con un ricorso presentato al Giudice Tutelare del luogo di residenza abituale del beneficiario. Il ricorso deve indicare le generalità della persona, la sua dimora e le ragioni che rendono necessaria la misura di protezione. Non è sempre obbligatoria l’assistenza di un avvocato, ma è consigliata data la delicatezza della materia.
Il giudice fissa un’udienza per sentire personalmente il beneficiario, recandosi se necessario presso la sua abitazione. Dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede con un decreto motivato entro 60 giorni. Il decreto stabilisce la durata dell’incarico (che può essere a tempo indeterminato o determinato) e l’oggetto specifico, elencando gli atti che l’amministratore può compiere e con quali modalità. L’incarico può cessare o l’amministratore può essere sostituito se vengono meno i presupposti o se si rivela inadeguato.
Il compenso per l’amministratore di sostegno
Di norma, l’incarico di amministratore di sostegno è gratuito. Tuttavia, il Giudice Tutelare può riconoscere un’equa indennità in considerazione della complessità dell’amministrazione o dell’entità del patrimonio del beneficiario. Tale indennità viene stabilita dal giudice tenendo conto del lavoro effettivamente svolto.
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