Nel sistema giuridico italiano, le misure di sicurezza sono provvedimenti speciali destinati a persone che hanno commesso un reato e sono considerate socialmente pericolose. A differenza della pena, che ha una funzione punitiva, lo scopo principale di queste misure è la rieducazione del soggetto e la prevenzione di futuri reati, proteggendo così la collettività.

Quando si applicano le misure di sicurezza?

L’applicazione di una misura di sicurezza non è automatica, ma richiede la presenza simultanea di due presupposti fondamentali stabiliti dalla legge:

  • Presupposto oggettivo: la persona deve aver commesso un fatto previsto dalla legge come reato. Senza la commissione di un illecito penale, non è possibile applicare una misura di sicurezza.
  • Presupposto soggettivo: la persona deve essere ritenuta “socialmente pericolosa”. Questo significa che il giudice, sulla base di una valutazione complessiva, deve accertare la probabilità concreta che il soggetto possa commettere nuovi reati in futuro.

Questi due elementi sono inscindibili: anche se una persona è considerata pericolosa, non può essere sottoposta a una misura di sicurezza se non ha prima commesso un reato.

Differenza tra pena e misura di sicurezza

È fondamentale non confondere la misura di sicurezza con la pena detentiva (come il carcere). Sebbene entrambe possano limitare la libertà personale, hanno finalità e caratteristiche molto diverse.

  • Scopo: La pena ha una funzione retributiva e punitiva per il reato commesso. La misura di sicurezza ha una funzione preventiva e terapeutico-rieducativa, orientata al futuro.
  • Destinatari: La pena si applica solo ai soggetti imputabili, cioè capaci di intendere e di volere al momento del fatto. Le misure di sicurezza possono essere applicate anche a soggetti non imputabili (ad esempio, per vizio totale di mente) o semi-imputabili.
  • Durata: La pena ha una durata fissa, determinata dalla legge e stabilita dal giudice nella sentenza. La misura di sicurezza ha una durata minima legale, ma la sua fine non è predeterminata: dipende dalla cessazione della pericolosità sociale del soggetto, che viene riesaminata periodicamente.

Le diverse tipologie di misure di sicurezza

Le misure di sicurezza si dividono in due grandi categorie: personali, che incidono sulla libertà della persona, e patrimoniali, che riguardano i suoi beni.

Misure personali

Queste si distinguono a loro volta in detentive e non detentive. Le principali sono:

  • Misure detentive: Comportano il ricovero in strutture specifiche. Tra queste troviamo l’assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro. Per i soggetti con infermità psichica, esistono le REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza), che dal 2015 hanno sostituito i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari (OPG).
  • Misure non detentive: Non prevedono la detenzione, ma impongono delle limitazioni. Esempi sono la libertà vigilata (che comporta una serie di prescrizioni e controlli), il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o l’espulsione dello straniero dallo Stato.

Misure patrimoniali

Queste misure non limitano la libertà personale ma incidono sul patrimonio del soggetto. Le più comuni sono:

  • Cauzione di buona condotta: Consiste nel deposito di una somma di denaro come garanzia per un certo periodo, che viene restituita se il soggetto non commette nuovi reati.
  • Confisca: Riguarda l’acquisizione da parte dello Stato dei beni che sono serviti a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto.

Durata e revoca

Una caratteristica chiave delle misure di sicurezza è la loro durata indeterminata nel massimo. La legge stabilisce solo una durata minima. Al termine di questo periodo, il Tribunale di Sorveglianza valuta se la pericolosità sociale del soggetto persiste. Se la persona è ancora considerata pericolosa, la misura viene prorogata. Se invece la pericolosità è cessata, la misura viene revocata e il soggetto torna in libertà o viene liberato dalle prescrizioni.

Misure di sicurezza e misure di prevenzione: attenzione a non confonderle

Un’ultima distinzione importante è quella con le misure di prevenzione. Mentre le misure di sicurezza presuppongono sempre che sia stato commesso un reato, le misure di prevenzione possono essere applicate a persone considerate socialmente pericolose sulla base di specifici indizi, anche se non hanno ancora commesso alcun reato. Lo scopo delle misure di prevenzione è, appunto, puramente preventivo, per evitare la commissione di futuri illeciti.

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Di admin