Avv. Francesco Pandolfi – Ai sensi dell’art. 33 co. 5 della legge n. 104/92 il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap caratterizzato da una situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.Art. 33 co. 5 Legge n. 104/92La posizione della giurisprudenzaLa sentenza del Tar AostaArt. 33 co. 5 Legge n. 104/92[Torna su]La legge n. 83 del 4 novembre 2010 ha eliminato dall’art. 33 l. 104 la previsione della continuità ed esclusività dell’assistenza, che limitavano la concessione delle agevolazioni, per cui l’amministrazione ha come parametri entro i quali deve valutare la concessione o meno del beneficio solo le propr…