La prescrizione è un istituto del diritto penale che determina l’estinzione di un reato a causa del decorso di un determinato periodo di tempo dalla sua commissione, senza che sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna. La sua esistenza si fonda sull’idea che, con il passare degli anni, l’interesse dello Stato a punire un colpevole si affievolisce e vengono meno le esigenze di prevenzione e rieducazione della pena.

Come si calcolano i termini di prescrizione

Il tempo necessario perché un reato si prescriva non è fisso, ma dipende dalla gravità del reato stesso. La regola generale, stabilita dall’articolo 157 del Codice Penale, prevede che il tempo per la prescrizione corrisponda al massimo della pena detentiva prevista dalla legge per quel reato. Esistono però dei limiti minimi inderogabili:

  • Sei anni per i delitti (i reati più gravi).
  • Quattro anni per le contravvenzioni (i reati meno gravi).

Ad esempio, per un reato di lesioni personali la cui pena massima è di tre anni, il termine di prescrizione non sarà di tre anni, ma di sei, poiché si tratta di un delitto. Se invece un reato è punito con la sola pena pecuniaria (una multa o un’ammenda), si applicano comunque i termini minimi di sei o quattro anni a seconda della natura del reato.

Quando inizia a decorrere la prescrizione

Il calcolo del tempo inizia in momenti diversi a seconda della tipologia di reato, come specificato dall’articolo 158 del Codice Penale:

  • Reato consumato: il termine decorre dal giorno in cui il reato è stato commesso.
  • Reato tentato: il termine decorre dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole.
  • Reato permanente: il termine decorre dal giorno in cui è cessata la condotta illecita (ad esempio, nel sequestro di persona, dal giorno della liberazione dell’ostaggio).

Per alcuni reati gravi commessi contro minori, come i maltrattamenti in famiglia, la legge prevede che il termine di prescrizione inizi a decorrere solo dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, per garantirle una maggiore tutela.

Sospensione e interruzione: cosa le distingue

Il decorso della prescrizione non è sempre lineare. Può essere “messo in pausa” (sospensione) o “resettato” (interruzione).

La sospensione del termine

La sospensione è una parentesi temporale durante la quale il conteggio del tempo si ferma per poi riprendere da dove si era interrotto. Le cause di sospensione sono previste dalla legge e includono, ad esempio, l’impedimento dell’imputato a partecipare al processo o la richiesta di rinvio per motivi di salute. Una volta cessata la causa di sospensione, il tempo ricomincia a scorrere.

L’interruzione del termine

L’interruzione, invece, azzera il tempo già trascorso e fa partire un nuovo termine di prescrizione dal giorno dell’atto interruttivo. Atti che interrompono la prescrizione sono, tra gli altri, l’ordinanza di applicazione di misure cautelari, l’interrogatorio dell’imputato o la richiesta di rinvio a giudizio. Tuttavia, la legge pone un limite: gli atti interruttivi non possono allungare il termine di prescrizione oltre un quarto della sua durata iniziale, salvo alcune eccezioni per reati di particolare gravità.

Le riforme recenti e l’improcedibilità

La disciplina della prescrizione è stata oggetto di importanti riforme. La cosiddetta “riforma Bonafede” del 2020 aveva introdotto un blocco quasi totale della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Questo sistema è stato superato dalla “riforma Cartabia” (legge n. 134/2021), che ha introdotto un nuovo meccanismo: l’improcedibilità dell’azione penale.

Con la normativa attuale, la prescrizione continua a operare fino alla sentenza di primo grado. Successivamente, per i gradi di appello e di Cassazione, il processo deve concludersi entro termini massimi di durata:

  • 2 anni per il giudizio d’appello.
  • 1 anno per il giudizio di Cassazione.

Se questi termini vengono superati senza che si arrivi a una sentenza, il processo si estingue per improcedibilità, non per prescrizione. Sono previste proroghe in casi di particolare complessità. Questo nuovo istituto mira a garantire la ragionevole durata del processo senza bloccare indefinitamente la prescrizione.

Quando un reato non si prescrive mai

Esistono reati talmente gravi che lo Stato considera il proprio interesse a punirli perenne. Per questi reati, la prescrizione non si applica mai. Si tratta dei reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come risultato dell’applicazione di circostanze aggravanti.

Il diritto di rinunciare alla prescrizione

L’imputato ha sempre il diritto di rinunciare espressamente alla prescrizione. Questa scelta viene fatta solitamente da chi, pur potendo beneficiare dell’estinzione del reato per decorso del tempo, desidera che il processo continui per ottenere una sentenza di assoluzione piena che accerti la sua totale innocenza.

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Di admin