Quando si decide di avviare lavori di costruzione o ristrutturazione su un immobile, una delle prime domande riguarda chi sia autorizzato a presentare la richiesta per ottenere i permessi necessari. Un dubbio comune sorge per le coppie sposate in regime di comunione legale dei beni: è sufficiente la firma di un solo coniuge o servono entrambi? Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato ha fornito un chiarimento fondamentale, stabilendo che anche un singolo coniuge è legittimato a richiedere il titolo edilizio.

Chi può richiedere il permesso di costruire

La normativa di riferimento, il Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001), stabilisce che il permesso di costruire può essere richiesto dal proprietario dell’immobile o da chi ne abbia titolo. Questo significa che il richiedente deve avere la piena disponibilità giuridica del bene. Nel caso di un immobile con più proprietari, la regola generale è che tutti debbano essere d’accordo. Se un immobile è in comproprietà, ad esempio tra fratelli che lo hanno ereditato, la richiesta del titolo edilizio deve provenire da tutti, oppure da uno solo a condizione che ci sia il consenso, anche tacito, degli altri. Questo per evitare che la decisione di uno possa danneggiare i diritti degli altri comproprietari.

La differenza tra comproprietà e comunione legale

Il principio valido per la comproprietà non si applica automaticamente alla comunione legale tra coniugi. Sebbene in entrambi i casi ci sia una contitolarità del bene, la natura giuridica dei due istituti è profondamente diversa. Comprendere questa distinzione è essenziale per capire la decisione del Consiglio di Stato.

  • Comproprietà: In questo regime, ogni proprietario detiene una quota definita del bene (ad esempio, il 50%). La proprietà è divisa in parti ideali e ogni comproprietario è titolare esclusivo della sua quota.
  • Comunione legale dei coniugi: Si tratta di una forma di proprietà senza quote, definita anche “a mani riunite”. Entrambi i coniugi sono considerati proprietari dell’intero bene, non di una sua metà. La loro titolarità si estende a tutto l’immobile, senza divisioni.

Questa differenza strutturale ha importanti conseguenze pratiche. Nella comunione legale, l’azione di un coniuge per la gestione o l’amministrazione del bene comune si presume compiuta nell’interesse di entrambi.

Cosa ha stabilito il Consiglio di Stato

Basandosi sulla natura specifica della comunione legale, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1766 del 12 marzo 2020) ha affermato che il singolo coniuge è pienamente legittimato a presentare da solo la richiesta per ottenere un titolo edilizio. Poiché ogni coniuge è proprietario dell’intero bene e non solo di una quota, possiede la piena disponibilità richiesta dalla legge per agire. La richiesta presentata da uno dei due, inoltre, produce effetti favorevoli per entrambi, arricchendo il patrimonio comune.

Implicazioni pratiche per i consumatori

Questa decisione ha un impatto concreto e positivo per le famiglie. Semplifica notevolmente le procedure burocratiche per avviare lavori edilizi su immobili in comunione legale. Non sarà più necessario che entrambi i coniugi si presentino o firmino la documentazione, potendo uno dei due gestire l’intera pratica con l’amministrazione comunale. È importante sottolineare che questa regola riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione. Sul piano dei rapporti interni alla coppia, resta fondamentale che decisioni importanti come la costruzione o una ristrutturazione significativa siano prese di comune accordo, per evitare futuri conflitti familiari. La possibilità legale per un coniuge di agire da solo non elimina il dovere di collaborazione e accordo che sta alla base del matrimonio.

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Di admin