Avv. Claudio Roseto – L’art. 11, comma 1, del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.) prevede che il permesso di costruire sia rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. In materia edilizia, pertanto, il soggetto legittimato alla richiesta del titolo abilitativo è unicamente colui che abbia la totale disponibilità del bene. Sul punto, il Consiglio di Stato, Sez. II, con la recente sentenza n. 1766 del 12 marzo 2020, ha chiarito che anche il singolo coniuge in comunione legale è legittimato ad avanzare l’istanza del titolo edilizio. La legittimazione alla richiesta del titolo edilizio da parte del comproprietarioLa differenza ontologica tra la comproprietà e la comunione legale dei coniugiLegittimazione del singolo coniuge ad avanzare…

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