Con la sentenza n. 10905 del 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante per le offese avvenute in contesti digitali come le video chat. Secondo i giudici, insultare una persona durante una conversazione online a cui la stessa partecipa non costituisce il reato di diffamazione, ma rientra nella fattispecie dell’ingiuria, che è stata depenalizzata. La distinzione si basa su un criterio fondamentale: la presenza o l’assenza della persona offesa al momento della comunicazione.

La vicenda esaminata dalla Corte

Il caso specifico riguardava un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di diffamazione, a seguito di offese rivolte a un’altra persona durante una conversazione sulla piattaforma “Google Hangouts”. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l’atto dovesse essere qualificato come ingiuria e non diffamazione, proprio perché la vittima era presente e partecipava attivamente alla video chat. La Suprema Corte ha accolto questa tesi, annullando la condanna penale e chiarendo i confini tra i due illeciti.

La differenza fondamentale: Ingiuria e Diffamazione

Per comprendere la decisione, è essenziale distinguere tra le due fattispecie, che tutelano entrambe l’onore e la reputazione ma in circostanze diverse. Il criterio decisivo è la presenza della persona offesa al momento dell’offesa.

  • Diffamazione (art. 595 del Codice Penale): Si configura quando si offende la reputazione di una persona comunicando con due o più persone, ma in assenza della vittima. L’elemento chiave è che l’offeso non è parte della comunicazione, non può percepire direttamente l’offesa e, di conseguenza, non può difendersi nell’immediato. Questo comportamento è tuttora un reato.
  • Ingiuria (ex art. 594 del Codice Penale): Consiste nell’offendere l’onore o il decoro di una persona presente. La “presenza” non è intesa solo in senso fisico. Si considera presente anche chi partecipa a una conversazione a distanza in tempo reale, come una telefonata, una videochiamata o una chat, poiché percepisce direttamente l’offesa.

La Cassazione ha quindi ribadito che una video chat è una forma di comunicazione diretta tra i partecipanti. Pertanto, un’offesa rivolta a uno di essi durante la conversazione rientra pienamente nel campo dell’ingiuria.

Cosa significa che l’ingiuria è depenalizzata?

A seguito del decreto legislativo n. 7/2016, l’ingiuria non è più considerata un reato. Questo non significa che sia un atto lecito o privo di conseguenze, ma che la sua gestione è stata trasferita dal sistema penale a quello civile. Di conseguenza, chi subisce un’ingiuria non può più sporgere una querela presso le forze dell’ordine per avviare un procedimento penale.

Le tutele per la vittima di ingiuria

Nonostante la depenalizzazione, la persona offesa dispone di strumenti efficaci per tutelare i propri diritti. Le azioni che può intraprendere sono di natura civile:

  1. Azione civile per il risarcimento del danno: La vittima può avviare una causa civile contro il responsabile per ottenere un risarcimento per i danni morali e, se dimostrabili, materiali subiti a causa dell’offesa.
  2. Sanzione pecuniaria civile: All’interno dello stesso giudizio civile, il giudice può condannare chi ha commesso l’ingiuria al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore dello Stato. L’importo di tale sanzione varia in base alla gravità del fatto e alle condizioni economiche del colpevole.

In sintesi, anche se l’offesa diretta in una video chat non porta a una condanna penale, può comunque avere conseguenze economiche anche molto significative per chi la commette.

Implicazioni pratiche per gli utenti

La sentenza della Cassazione offre un chiarimento cruciale sulla qualificazione giuridica delle offese online, evidenziando come il contesto e le modalità della comunicazione siano determinanti. Per i consumatori e gli utenti del web, è fondamentale essere consapevoli che insultare qualcuno direttamente in una chat, sebbene non sia più un reato, costituisce un illecito civile che può portare a una condanna al risarcimento dei danni.

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Di admin