L’obbligo di mantenimento dei figli da parte del genitore biologico non cessa automaticamente se questi, una volta maggiorenni, vengono adottati dal nuovo partner dell’ex coniuge. Tuttavia, questa nuova situazione familiare rappresenta un fattore determinante che può portare a una significativa riduzione dell’assegno. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che ha fornito importanti chiarimenti su come bilanciare i doveri genitoriali in contesti familiari complessi.

Il contesto della vicenda

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un padre divorziato, tenuto a versare un assegno di mantenimento per le due figlie maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Dopo il divorzio, la madre si era risposata e il nuovo marito aveva formalmente adottato le ragazze. Di fronte a questo cambiamento, il padre biologico si è rivolto al tribunale per chiedere la revoca o, in alternativa, la diminuzione del suo contributo economico, sottolineando anche l’assenza di un legame affettivo con le figlie.

L’obbligo di mantenimento non si estingue, ma può essere ridotto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7555 del 2020, ha chiarito un principio fondamentale: l’adozione di un maggiorenne non estingue i diritti e i doveri verso la famiglia d’origine. Di conseguenza, l’obbligo di mantenimento del genitore biologico non viene meno. Ciò che cambia, però, è l’equilibrio delle circostanze su cui si basava la precedente determinazione dell’assegno.

Secondo i giudici, l’adozione costituisce un “giustificato motivo sopravvenuto” che legittima la richiesta di revisione delle condizioni di divorzio. Il giudice deve quindi procedere a una nuova valutazione, tenendo conto che il figlio adottivo entra a far parte di un nuovo nucleo familiare, anche se quello del genitore adottivo non assume un obbligo legale di mantenimento pari a quello del genitore biologico.

Quali fattori incidono sulla riduzione dell’assegno?

La decisione di ridurre l’importo del mantenimento non è automatica, ma dipende da una valutazione complessiva di diversi elementi. Il giudice chiamato a decidere sulla revisione deve considerare:

  • La nuova struttura familiare: L’inserimento stabile del figlio maggiorenne nel nuovo nucleo familiare del genitore adottivo è un dato di fatto che modifica la situazione preesistente.
  • Il contributo dell’adottante: Anche se non sussiste un obbligo giuridico, il legame affettivo e morale che scaturisce dall’adozione spesso si traduce in un sostegno economico e pratico da parte del genitore adottivo.
  • La situazione economica delle parti: È necessario analizzare le condizioni economiche di tutti i soggetti coinvolti: il padre biologico, la madre, il nuovo coniuge adottante e le figlie stesse.
  • Il rapporto tra genitore e figlio: L’eventuale assenza di un legame affettivo e di frequentazione tra il genitore biologico e il figlio, se non imputabile al genitore, può essere un ulteriore elemento di valutazione.
  • L’impegno del figlio: Resta valido il principio generale secondo cui l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne cessa quando questi raggiunge l’indipendenza economica o non si impegna attivamente per conseguirla.

Cosa fare in questi casi

Un genitore che si trova in una situazione simile può presentare un ricorso al tribunale per la modifica delle condizioni di divorzio o separazione. È fondamentale dimostrare che l’adozione del figlio maggiorenne da parte di un terzo ha alterato in modo significativo l’equilibrio economico e familiare precedente.

In sintesi, l’adozione non è una “liberatoria” automatica per il genitore biologico, ma apre la porta a una rinegoziazione dell’assegno di mantenimento. La decisione finale spetterà al giudice, che dovrà bilanciare i diritti e i doveri di tutte le parti coinvolte alla luce delle nuove circostanze.

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Di admin