Molti lavoratori si chiedono se il tempo impiegato per indossare e togliere la divisa aziendale debba essere considerato orario di lavoro e, di conseguenza, retribuito. La questione non è banale e ha importanti implicazioni pratiche sulla busta paga. Sul tema sono intervenuti sia il Ministero del Lavoro, con chiarimenti specifici, sia la Corte di Cassazione, che ha delineato principi consolidati per risolvere i dubbi.

Quando il tempo per la vestizione è orario di lavoro

Il principio fondamentale stabilito dalla giurisprudenza e confermato dal Ministero del Lavoro è legato al concetto di eterodirezione. In parole semplici, il tempo per indossare la divisa rientra nell’orario di lavoro quando questa operazione è diretta e imposta dal datore di lavoro. Se il lavoratore non ha la facoltà di scegliere dove e quando cambiarsi, ma deve farlo obbligatoriamente sul luogo di lavoro, quel tempo è a tutti gli effetti parte della prestazione lavorativa.

La logica è che il lavoratore, in quel frangente, non sta gestendo liberamente il proprio tempo, ma sta eseguendo una disposizione aziendale che è preliminare e indispensabile per poter svolgere le proprie mansioni. Questo vale in particolare quando la divisa deve essere indossata per motivi di igiene, sicurezza o per preservare l’immagine aziendale, e non può essere portata all’esterno dei locali di lavoro.

La distinzione chiave: obbligo contro facoltà

Per capire se il tempo-divisa debba essere pagato, è essenziale distinguere due situazioni opposte. La differenza non risiede nel tipo di divisa, ma nelle regole imposte dall’azienda.

Obbligo di cambiarsi sul posto di lavoro

Il tempo per la vestizione e svestizione deve essere retribuito se il datore di lavoro impone al dipendente di svolgere queste operazioni all’interno dell’azienda. L’obbligo può derivare da:

  • Norme igienico-sanitarie: È il caso tipico di infermieri, operatori sanitari o addetti del settore alimentare, che devono indossare camici o tute sterili che non possono essere contaminati all’esterno.
  • Motivi di sicurezza: Riguarda i lavoratori che devono utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) complessi, la cui vestizione è parte integrante delle procedure di sicurezza.
  • Disposizioni aziendali esplicite: Quando un regolamento interno vieta di indossare la divisa al di fuori dell’orario e del luogo di lavoro per tutelare il marchio o per altre ragioni organizzative.

In tutti questi casi, il tempo impiegato per cambiarsi è funzionale alla prestazione lavorativa e deve essere computato nell’orario di lavoro.

Facoltà di arrivare già in divisa

Al contrario, se il lavoratore ha la possibilità di scegliere se indossare la divisa a casa e arrivare sul posto di lavoro già pronto, il tempo per la vestizione non viene considerato orario di lavoro. In questa situazione, l’atto di vestirsi rientra nella diligenza preparatoria del lavoratore e non è un’attività controllata o imposta dall’azienda. La scelta è lasciata al dipendente, che può decidere di ottimizzare il proprio tempo come preferisce.

Cosa possono fare i lavoratori per tutelarsi

Se un lavoratore ritiene che il tempo impiegato per indossare la divisa non gli venga ingiustamente retribuito, nonostante sussista un obbligo aziendale, può intraprendere alcune azioni. Il primo passo è verificare cosa prevedono il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento e il contratto individuale, poiché potrebbero contenere clausole specifiche in materia.

Successivamente, è consigliabile rivolgersi ai rappresentanti sindacali aziendali o a un ufficio vertenze per analizzare la situazione. Se viene accertato il diritto alla retribuzione, il tempo-divisa non retribuito può essere richiesto come credito di lavoro, con possibili implicazioni anche sul calcolo degli straordinari e di altri istituti contrattuali.

Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.

Contattaci su WhatsApp

Per assistenza contatta Sportello Consumatori

Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org

Contattaci su WhatsApp

Di admin