La percezione di un sussidio statale può avere un impatto diretto sul diritto a ricevere l’assegno di divorzio. Una storica sentenza del Tribunale di Frosinone ha stabilito un principio importante: la sola possibilità di accedere a una misura di sostegno economico, come l’allora Reddito di Cittadinanza, può essere sufficiente per negare l’assegno all’ex coniuge. Questo orientamento resta valido anche oggi, con il passaggio all’Assegno di Inclusione.
La sentenza sul Reddito di Cittadinanza e assegno divorzile
Il caso esaminato dal Tribunale di Frosinone nel 2020 riguardava una donna di 61 anni che, dopo il divorzio, aveva richiesto un assegno mensile di 200 euro all’ex marito. La richiedente sosteneva di avere un reddito da lavoro insufficiente, tanto da ricevere aiuti da enti pubblici e familiari. L’ex coniuge si è opposto, sostenendo che la donna possedeva tutti i requisiti per ottenere il Reddito di Cittadinanza, una misura che le avrebbe garantito un sostegno adeguato.
Il giudice ha accolto questa tesi, negando il diritto all’assegno. La decisione si è basata su un concetto fondamentale: nella valutazione delle condizioni economiche delle parti, non si considera solo il reddito effettivamente percepito, ma anche quello potenzialmente percepibile. Poiché la donna aveva la concreta possibilità di richiedere e ottenere il sussidio, il tribunale ha ritenuto che non avesse diritto a un ulteriore sostegno economico a carico dell’ex marito.
Il principio del reddito “percepibile”
La giurisprudenza in materia di assegno di divorzio ha una funzione prevalentemente assistenziale. Ciò significa che l’assegno è dovuto solo se uno dei due coniugi non ha mezzi economici adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive. La valutazione di questa “inadeguatezza” è rigorosa e tiene conto di ogni risorsa economica disponibile.
In questo contesto rientrano:
- Redditi da lavoro dipendente o autonomo.
- Rendite da proprietà immobiliari o finanziarie.
- Aiuti economici regolari da parte di familiari.
- Sussidi e benefici pubblici a cui si ha diritto.
Il punto chiave della sentenza è che l’inerzia del richiedente, ovvero la scelta di non attivarsi per ottenere un beneficio a cui ha diritto, non può trasformarsi in un obbligo economico per l’ex coniuge. La semplice idoneità a ricevere un sostegno come il Reddito di Cittadinanza è stata considerata un’utilità economica sufficiente a escludere il bisogno dell’assegno divorzile.
Dall’ex Reddito di Cittadinanza all’Assegno di Inclusione
Dal 1° gennaio 2024, il Reddito di Cittadinanza è stato sostituito dall’Assegno di Inclusione (ADI). Sebbene i requisiti di accesso siano cambiati, concentrandosi su nuclei familiari con persone con disabilità, minorenni, anziani o in condizioni di svantaggio, il principio giuridico stabilito dalla sentenza di Frosinone rimane attuale. Se un ex coniuge rientra nelle categorie che possono beneficiare dell’Assegno di Inclusione, è molto probabile che un giudice ne tenga conto in una causa di divorzio. La possibilità di accedere a questa nuova misura di sostegno al reddito sarà valutata come una risorsa economica “percepibile”, che incide sulla determinazione dell’assegno divorzile.
Cosa fare in caso di separazione o divorzio
Per chi affronta una separazione o un divorzio, è fondamentale essere consapevoli di come i sussidi statali possano influenzare gli accordi economici. Se si ritiene di aver diritto all’assegno di divorzio, è importante dimostrare l’impossibilità oggettiva di mantenersi autonomamente. Al contrario, chi è tenuto a versare l’assegno può legittimamente far presente al giudice se l’ex partner possiede i requisiti per accedere a misure di sostegno pubblico come l’Assegno di Inclusione. La valutazione del giudice terrà conto di tutti questi elementi per raggiungere una decisione equa, basata sulla reale situazione economica e potenziale di entrambe le parti.
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