di Annamaria Villafrate – La Cassazione con ordinanza n. 7230/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso di un papà a cui la Corte d’Appello ha già ridotto la misura dell’assegno dovuto per il mantenimento della figlia avuta con la prima moglie, da 350 a 280 euro. Vero che, come affermato anche dalla precedente Cassazione n. 9533/2019, i provvedimenti che regolano i rapporti economici post separazione e post divorzio possono essere sempre modificati in presenza di variazioni reddituali, come avvenuto nel caso di specie, dopo che l’ex moglie è diventata insegnante di ruolo. Il fatto è che alla Corte d’Appello non si può muovere alcun rimprovero. La stessa, nel determinare il nuovo importo per il mantenimento della figlia e la sua decorrenza ha vagliato tutti gli aspetti ritenendo congrua l…

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