di Annamaria Villafrate – La Cassazione con sentenza n. 8377/2020 (sotto allegata) conferma la condanna del giudice d’appello per il reato di rifiuto di atti d’ufficio, di cui esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. Gli Ermellini chiariscono che il medico di guardia contattato dal figlio di una malata terminale in preda a forti dolori non può limitarsi a invitarlo a contattare il 118. E’ suo dovere intervenire al domicilio per appurare personalmente la situazione e valutare quale farmaco deve essere somministrato. Condanna per il reato di rifiuto di atti d’ufficioErrato ritenere che il medico debba intervenire personalmenteRifiuto di atti d’ufficio per il medico che suggerisce di chiamare il 118Condanna per il reato di rifiuto di atti d’uf…

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