Assegni trasferibili. Il MEF apre alla modifica delle sanzioni
CODICI auspica intervento immediato. Luigi Gabriele: “Ad oggi puniti circa 20.000 consumatori in buona fede”. 
Il Ministero dell’Economia e Finanza ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un’indagine che fa il punto su quanto accaduto in dieci anni dall’entrata in vigore sulla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007), che sanziona l’uso di assegni privi della clausola di non trasferibilità da un minimo di 1.000 ad un massimo di 250.000 euro.

Ad oggi, grazie al successivo D.Lgs. n. 90/2017, le sanzioni vanno da 3.000 a 50.000 euro e grazie alla cosiddetta oblazione i “colpevoli” possono riconoscere l’errore, concludere anticipatamente il procedimento e arrivare a pagare un importo ridotto, che va da un terzo della sanzione massima (16.600 euro) al doppio della sanzione minima (6.000 euro).

Secondo quanto riportato dal MEF in 10 anni gli assegni contestati sono stati 1.692, con nessuna sanzione comminata e 107 oblazioni. Lo stesso Ministero ha però verificato che, in alcuni casi, sanzioni anche elevate possono colpire “cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità”. Per questo il MEF sta vagliando “la possibilità di modificare il regime sanzionatorio, recuperando la proporzionalità tra l’importo trasferito e la sanzione”.

Ricordiamo che dal 2008 le banche non stampano più carnet di assegni privi della dicitura “non trasferibile” e che, anche in caso di utilizzo di vecchi libretti, il cittadino può comunque scrivere la dicitura “non trasferibile” di suo pugno. Il problema è che ad oggi le stesse banche non sono tenute a rifiutare eventuali assegni irregolari ed anzi li possono versare senza problemi, segnalando poi il fatto al MEF ed attivando l’alert che farà scattare la sanzione sia verso chi ha emesso l’assegno, sia verso chi lo ha incassato.

Si comprende come il problema possa essere causato dal fatto che i consumatori abbiano messo in circolazione assegni staccati da libretti consegnati dalle banche fino a 10 anni fa. Ciò nonostante i consumatori potrebbero rivalersi sulle banche se potessero provare che il libretto privo di clausola “non trasferibile” sia stato consegnato dopo l’entrata in vigore della normativa, o anche per il caso in cui l’assegno sia stato incassato sulla stessa banca di cui l’emittente è cliente: in quest’ultimo caso, la banca avrebbe potuto avvisare l’utente della violazione di un divieto normativo, così dando la possibilità di correggere l’assegno anche inserendo a penna la clausola.

Detto ciò, noi dell’Associazione CODICI siamo ben felici di leggere propositi di questo tipo da parte del Ministero, a cui anzi chiediamo a gran voce di intervenire immediatamente. Come ben evidenziato da Luigi Gabriele, Responsabile Affari Istituzionali di CODICI, “ad oggi sono già circa 20.000 i consumatori che hanno avuto problemi di questa natura. Consumatori che subiscono il paradosso di pagare per un assegno di 1.000 euro un’infrazione di diverse migliaia di euro. Questo semplicemente per non essersi accorti dell’assenza della dicitura ‘non trasferibile’, ovvero per un’infrazione di cui semplicemente non si sono accorti.

Se anche voi avete avuto problemi con assegni trasferibili non esitate a contattare il nostro sportello legale: il numero di telefono di CODICI è lo 065571996, mentre la nostra e.mail è segreteria.sportello@codici.org.



Fonte: CODICI: Assegni trasferibili. Il MEF apre alla modifica delle sanzioni

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