L’Autorità e i sistemi illegali di misura


Per sostituire i contatori, i distributori invocano le deliberazioni dell’Autorità ma il sistema di tele-gestione dei contatori non rientra nelle sue competenze.

 

Il sistema attuale prevede l’impiego di un contatore che, omologato quale strumento autonomo, se poi interagisce con un sistema remoto di telegestione, viola la direttiva MID e il suo utilizzo diventa illegale.

La misurazione dei consumi, se rilevata con tale sistema, non è opponibile agli utenti in quanto, se lo strumento di misura risponde ai criteri di omologazione previsti dalla direttiva MID, il dato valido della transazione resta quello rilevabile dall’utente sul contatore (art. 10.5 dell’allegato I) non collegato al alcun sistema che possa gestirlo gestirlo da remoto.

Interpellata da un consumatore, l’Autorità per l’energia scrive che “la modalità mediante la quale la quantità di energia elettrica viene misurata non é oggetto dei suoi interventi e che le responsabilità dell’attività di misura, previste dalla normativa vigente, ricade sui distributori”.

Interpellata in Commissione Parlamantare invece avvalla il nuovo sistema.

In assenza di un pronunciamento del MISE – Ministero dello Sviluppo Economico, unico competente per la Metrologia Legale –  é evidente che il sistema di tele-gestione, così come é stato predisposto dai distributori, non è legale, ai sensi degli articoli 7 e 8 dell’allegato I della direttiva MID: qualsiasi sistema di connessione di un contatore MID con software esterni non é né idoneo né sicuro.

L’omologazione MID del contatore riguarda il solo contatore quale strumento autonomo che perde la legalità quando viene inserito in una struttura di telegestione, i cui software possono modificarne i parametri metrici, i criteri e il risultato della misurazione.

Il documento di consultazione dell’Autorità per l’energia a pag. 50 riporta le osservazioni di un consultato che invocando il punto 10.5 dell’allegato I al decreto 2 febbraio 2007, n. 22, che ha recepito la direttiva europea MID, afferma che l’utilizzo dei dati rilevati a distanza non è riconosciuto dall’attuale legislazione metrologica”. 

L’unico sistema di misurazione legale dei consumi è rappresentato quindi da un contatore elettronico omologato che non interagisce con alcun altro software.

Non risultano, di conseguenza, legalmente valide le quantità di energia elettrica derivate da letture da remoto per l’illegalità del sistema di tele-gestione, ai sensi dell’art. 10 del dell’allegato I della MID.

Nonostante abbia ammesso di “non avere poteri istituzionali e di non potere, di conseguenza, dare risposta alle questioni ad essa inerenti”, l’Autorità si é sempre prodigata in interpretazioni, consigli, osservazioni e segnalazioni che, in assenza di un chiaro pronunciamento del Ministero, possono essere state state male interpretate.

L’Autorità ha deliberato in aperta violazione della legge, per “difetto assoluto di attribuzione” (art. 21-septies l. n. 241/90) il che dovrebbe comportare la nullità delle sue deliberazioni, reclamabile in ogni tempo.

Nel particolare, risultano giuridicamente inesistenti, sia la delibera 292/06 del 18 dicembre 2006, che ha dettato le “Direttive per l’installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione”,  che quella che autorizza ora  l’installazione dei nuovi smart meter, o open meter che dir si voglia, “Realizzati secondo le specifiche funzionali emanate dall’AEEGSI con la Deliberazione 87/2016/R/eel”.

Per quanto precede, l’utente ha il diritto di richiedere al proprio fornitore la dismissione del contatore in uso e la sua sostituzione con un contatore elettronico omologato MID e non interconnesso con alcun sistema remoto di telegestione, opponendosi, in tutte le sedi, all’adozione di soluzioni che non rispettino la metrologia legale.

Non essendo inoltre legale l’utilizzo dei dati rilevati tramite il sistema di telegestione , l’utente ha il diritto di chiedere al suo fornitore l’annullamento di tutte le bollette emesse a suo carico.

 



Fonte: CODICI: L’Autorità e i sistemi illegali di misura

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