Ogni qualvolta si presenta la necessità di esibire un documento, si pone un dubbio amletico: sarà valida la nuova patente rilasciata dalla motorizzazione civile (la versione precedente in tela o cartacea, di colore rosa, era rilasciata dalla prefettura)?
Ebbene, fughiamo immediatamente ogni perplessità: la risposta è SI!
Chiunque affermi il contrario, è in errore. Come stabilito dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 635 del 06.05.1940, artt. 292 e 293, è considerata equipollente alla carta di identità.
Inoltre lo stesso concetto è stato ribadito dalla circolare del Ministero Interno n. M/2413/8 del 14.03.2000.
la patente di guida, infatti, soddisfa i requisiti previsti dalla legge, per la quale sono validi ai fini del riconoscimento tutti i documenti muniti di fotografia e rilasciati da un’amministrazione dello Stato (motorizzazione compresa).
Da questo punto di vista, il discorso appena fatto vale per:
- il passaporto
- la patente di guida
- la patente nautica
- il libretto di pensione
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il porto d’armi
- tessere rilasciate dai vari ministeri, (difesa, interni, etc)
Attenzione, però: quanto detto vale solo all’interno dei confini italiani, mentre negli Stati esteri vigono regole diverse. Con la patente si può anche viaggiare in aereo, solo per i voli nazionali interni (dentro l’Italia); presentando al check-in e ai controlli di polizia la patente si è in regola e poter volare.
Ovviamente per i motivi esposti finora, la tessera sanitaria e il codice fiscale , non essendo muniti di fotografia, non possono essere considerati documento di riconoscimento.