Dal 18 Ottobre 2015 cessa l’obbligo per l’assicurato di esporre il contrassegno di assicurazione (per approfondimenti vedi art. 31 dls 1/2012 “semplificazioni”) ma rimane in vigore l’obbligo di avere tra i documenti di circolazione ilcertificato di assicurazione (come previsto dall’certificato assicurazione art.180 comma 1 lettera d) del codice della strada).

L’obbiettivo del legislatore è quello di:

A) Semplificare l’acquisto della polizza all’assicurato (basta pensare all’acquisto della polizza on line, dovevi attendere 5 giorni per ricevere il contrassegno di assicurazioni a casa, e spesso andava perso, con ulteriori dispendi di tempo ed oneri per riavere un duplicato)

B) Contrastare le frodi nel settore, ti ricordo che le stipe parlano tra i 3.500.000 e i 4.000.000 di veicoli circolanti senza assicurazione auto

Prima di procedere all’acquisto, ti consiglio di verificare (vista la “scomparsa” del contrassegno di assicurazione):

Cosa cambia per la tua assicurazione auto?
la tua assicurazione auto rimarrà invariata, non ci sarà più l’obbligo di esporre il contrassegno di assicurazione, le compagnie di assicurazione aggiorneranno automaticamente e in tempo reale i dati della tua assicurazione auto ad ogni modifica contrattuale (pagamento, rinnovo, sospensione di contratto, cessazione del rischio per furto o vendita, etc). Il tuo intermediario ti daranno i documenti di polizza (o di quietanza, se è un rinnovo di una polizza già in corso), il certificato di assicurazione e la ricevuta di pagamento (questi ultimi due dovrai conservarli tra i documenti di circolazione del tuo veicolo).

E in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine?

In caso di controllo, le forze dell’ordine posso continuare a chiedere al conducente del veicolo auto il certificati assicurazione, come previsto dal già citato articolo 180 comma 1 lettera D del codice della strada (e quindi a sanzionarti in caso non sia esibito) e la ricevuta di pagamento (o quietanza), inoltre ricorda che la ricevuta di pagamento prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture r.c. auto ( come previsto dall’art. 31, comma 2bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”).


E in caso di incidente?

In caso di incidente puoi verificare che il veicolo sia assicurato chiedendo al conducente copia del certificato di assicurazione (vista l’assenza del contrassegno di assicurazione) e troverai tutti i dati che ti servono per compilare la dichiarazione amichevole.

Se il conducente non avesse i documenti con se, oppure non fosse presente nel luogo del sinistro (es. abbandona il luogo, oppure ti lascia un bigliettino con i suoi dati, o un testimone ti da la targa) puoi chiedere i dati della copertura assicurativa (compagnia, decorrenza, scadenza, numero di polizza, etc) al centro di informazione italiano tenuto dalla consap (qui troverai le informazioni , ma in caso di denuncia ti ricordo che al tuo intermediario ( o compagnia) servono soltanto le parti in neretto del cid e quindi targa e veicolo.

Se vuoi verificare che il tuo veicolo sia coperto dall’assicurazione auto visita il sito https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-copertura-rc

fonte: http://assicurazioni-on-line.org/addio-contrassegno-di-assicurazione/

Di admin

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