L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha imposto una sanzione di 8 milioni di euro al gruppo GLS per pratiche commerciali scorrette legate alla sua iniziativa di sostenibilità ambientale “Climate Protect”. Secondo l’Autorità, la campagna con cui il noto corriere ha costruito la propria immagine green è risultata ingannevole e priva della necessaria trasparenza, configurando un chiaro caso di greenwashing.

Le accuse dell’Antitrust: il caso “Climate Protect”

L’indagine dell’AGCM ha messo in luce come l’iniziativa di sostenibilità ambientale del gruppo GLS sia stata organizzata, finanziata e comunicata senza il rigore e la diligenza richiesti, specialmente per un operatore di un settore ad alto impatto inquinante come quello delle spedizioni. La crescente sensibilità dei consumatori verso le tematiche ambientali rende la comunicazione aziendale su questi temi particolarmente delicata e soggetta a un attento scrutinio.

L’Autorità ha accertato che le società del gruppo hanno utilizzato dichiarazioni ambientali ambigue e presentate in modo non sufficientemente chiaro, specifico e verificabile. L’immagine “verde” promossa attraverso il programma “Climate Protect” non era supportata da prove concrete e trasparenti, inducendo i consumatori a percepire un impegno ecologico superiore a quello reale.

Come funzionava il contributo ambientale imposto ai clienti

Uno degli aspetti più critici della pratica sanzionata riguarda il meccanismo di finanziamento del programma. È emerso che ai clienti abbonati ai servizi di una delle società del gruppo veniva imposto di aderire a “Climate Protect” e di versare un contributo economico aggiuntivo. In cambio, ricevevano un certificato, spesso non richiesto, che attestava la presunta compensazione delle emissioni di CO2 relative alle loro spedizioni.

L’indagine ha rivelato diverse anomalie in questo sistema:

  • Contributo imposto senza trasparenza: Il costo aggiuntivo veniva applicato senza una verifica preventiva dei reali costi del programma di compensazione.
  • Trattamento differenziato: I clienti di grandi dimensioni venivano esonerati dal pagamento del contributo, creando una disparità di trattamento.
  • Profitti dalla sostenibilità: Le società del gruppo non solo hanno riversato l’intero onere economico del programma sui clienti e sugli affiliati, ma hanno anche incassato contributi superiori ai costi effettivamente sostenuti, generando un profitto.
  • Comunicazioni ingannevoli: Le certificazioni e le comunicazioni relative alla compensazione delle emissioni sono state giudicate ambigue, ingannevoli e non veritiere.

Greenwashing e diritti dei consumatori: cosa fare

Il caso GLS è un esempio emblematico di greenwashing, ovvero la pratica di utilizzare dichiarazioni ambientali generiche o false per costruire un’immagine di sostenibilità non corrispondente alla realtà. Questa condotta lede i diritti dei consumatori, che sempre più spesso orientano le proprie scelte d’acquisto sulla base dell’impegno etico e ambientale delle aziende.

I consumatori hanno diritto a ricevere informazioni chiare, accurate e verificabili. Quando un’azienda promuove i propri prodotti o servizi come “ecologici”, “sostenibili” o a “impatto zero”, deve essere in grado di dimostrare tali affermazioni con dati concreti e accessibili. Vantare un impegno generico per l’ambiente senza specificare le azioni intraprese e i risultati ottenuti è una pratica commerciale scorretta.

È fondamentale prestare attenzione a messaggi troppo vaghi e a certificazioni di cui non è chiara l’origine o il valore. Un’azienda realmente impegnata nella sostenibilità fornisce dettagli precisi sui propri progetti, sui partner coinvolti e sui metodi di misurazione dell’impatto ambientale.

La sanzione dell’Antitrust a GLS riafferma l’importanza della trasparenza e della correttezza nella comunicazione ambientale, tutelando sia la concorrenza leale tra imprese sia la libertà di scelta consapevole dei consumatori.

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Di admin