A partire dal 1° gennaio 2024, le regole per determinare la residenza fiscale in Italia sono state significativamente modificate. Le novità, introdotte dal decreto legislativo sulla fiscalità internazionale (D.Lgs. n. 209/2023), aggiornano i criteri sia per le persone fisiche sia per le società, allineando la normativa italiana agli standard internazionali e dando maggiore rilievo a elementi sostanziali come la presenza fisica e i legami personali.

Le nuove regole per la residenza fiscale delle persone fisiche

La riforma interviene sul concetto di domicilio, che non è più legato esclusivamente alla definizione del Codice Civile. Ora, per determinare la residenza fiscale, si dà prevalenza al luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente, piuttosto che quelle economiche. Questo cambiamento ha implicazioni dirette su chi è considerato fiscalmente residente in Italia.

I criteri per essere considerati residenti fiscali in Italia sono alternativi tra loro. È sufficiente soddisfarne anche solo uno per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni, o 184 in caso di anno bisestile).

  • Presenza fisica sul territorio: La semplice presenza fisica in Italia per la maggior parte dell’anno diventa un criterio autonomo e sufficiente per stabilire la residenza fiscale. Questo vale anche se la presenza non è continuativa e include le frazioni di giorno.
  • Domicilio: Viene considerato residente chi ha il proprio domicilio in Italia, inteso come il luogo principale delle sue relazioni personali e familiari.
  • Residenza civilistica: Resta valido il criterio della residenza ai sensi del Codice Civile.

Un’altra modifica fondamentale riguarda l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. In passato considerata una presunzione assoluta, ora diventa una presunzione relativa. Ciò significa che l’iscrizione anagrafica continua a implicare la residenza fiscale, ma il contribuente ha la possibilità di fornire una prova contraria, dimostrando che il suo domicilio effettivo si trova altrove.

Cosa cambia per società ed enti

Anche per le società e gli enti sono stati introdotti nuovi criteri per determinare la residenza fiscale, con l’obiettivo di ancorarla a elementi più concreti e difficilmente eludibili. Viene abbandonato il criterio dell'”oggetto principale” dell’attività, spesso di difficile interpretazione.

Una società o un ente è considerato fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha nel territorio dello Stato almeno uno dei seguenti requisiti:

  • La sede legale: Il criterio formale della sede registrata rimane invariato.
  • La sede di direzione effettiva: Si intende il luogo dove vengono prese le decisioni strategiche e gestionali più importanti per l’attività dell’ente.
  • La gestione ordinaria in via principale: Riguarda il luogo dove si svolge concretamente la gestione quotidiana e operativa dell’attività.

Queste nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2024 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare.

Implicazioni pratiche per i contribuenti

Le nuove norme hanno conseguenze pratiche importanti per molti contribuenti, in particolare per coloro che vivono o lavorano a cavallo tra più Paesi. Ad esempio, i lavoratori in smart working che scelgono di operare dall’Italia per più di sei mesi all’anno saranno considerati fiscalmente residenti nel nostro Paese, indipendentemente dalla sede del loro datore di lavoro.

Allo stesso modo, le persone che, pur avendo trasferito la propria residenza anagrafica all’estero, mantengono in Italia il centro dei propri affetti e interessi familiari, potrebbero essere considerate residenti fiscali in Italia. Diventa quindi fondamentale per i contribuenti con legami internazionali monitorare attentamente i giorni di permanenza fisica in Italia e valutare la propria situazione alla luce del nuovo concetto di domicilio.

Per le aziende, la riforma richiede una valutazione attenta della propria struttura organizzativa per assicurarsi che la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria siano chiaramente localizzate, evitando così il rischio di una doppia imposizione o di una residenza fiscale non desiderata.

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Di admin