Inappellabile la sentenza di condanna alla sola pena pecuniariaLa sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria non è appellabile. La clausola “in ogni caso” contenuta nell’art. 593 comma 3 c.p. è assoluta e tassativa in relazione a detta inappellabilità. Erra inoltre l’imputato nel ritenere che tale preclusione sia a suo svantaggio, poiché l’accoglimento del ricorso comporterebbe il rinvio allo stesso tribunale della sentenza impugnata e un nuovo giudizio, non di solo gravame. Queste le conclusioni della Cassazione nella sentenza n. 47031/2022 (sotto allegata), a conclusione della vicenda giudiziaria che ha per protagonista un imputato condannato alla pena dell’ammenda per aver raccolto funghi senza autorizzazione in un terreno compreso in una zona in cui tale attività è vietata. Nel ric…

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Di admin