La condivisione di fotografie di minori sui social network è una pratica diffusa, ma nasconde implicazioni legali significative che non devono essere sottovalutate. Un recente caso giudiziario ha ribadito con forza un principio fondamentale: per pubblicare l’immagine di un bambino è necessario il consenso di entrambi i genitori. La violazione di questa regola può portare a conseguenze concrete, inclusa la condanna al risarcimento dei danni, come accaduto a una donna per aver postato le foto dei suoi nipoti su Facebook.
Il caso della zia condannata dal Tribunale di Rieti
La vicenda, decisa dal Tribunale di Rieti con la sentenza n. 443 del 17 ottobre 2022, riguarda una donna che aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook diverse foto e video ritraenti i suoi nipoti minorenni. L’azione è stata intrapresa senza il consenso del padre dei bambini, il quale si era esplicitamente opposto all’esposizione mediatica dei figli. La motivazione del genitore, peraltro, è irrilevante ai fini legali: il suo semplice dissenso era sufficiente a rendere illecita la pubblicazione.
La posizione della donna è stata aggravata da due elementi chiave valutati dal giudice:
- La modalità di condivisione: le immagini erano state caricate con l’impostazione “pubblica”, rendendole accessibili a un numero indefinito di persone e amplificandone la diffusione.
- La mancata rimozione: nonostante avesse ricevuto una diffida formale dal padre dei minori per rimuovere i contenuti, la zia non aveva provveduto tempestivamente, prolungando così l’illecito.
Di conseguenza, il Tribunale ha condannato la donna a un risarcimento di 5.000 euro in favore del padre, riconoscendo la lesione del diritto alla riservatezza e all’immagine dei minori. La condanna è stata emessa nonostante la rimozione, seppur tardiva, dei contenuti, a dimostrazione che il danno si era già concretizzato con la sola pubblicazione non autorizzata.
La tutela legale dell’immagine dei minori
La decisione del Tribunale di Rieti non è un caso isolato, ma si fonda su un solido quadro normativo che protegge i minori in modo rafforzato. L’immagine di una persona, inclusa quella di un bambino, è considerata un dato personale ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il suo trattamento, che include la pubblicazione online, è soggetto a regole precise.
Quando si tratta di minori, la legge richiede il consenso esplicito di chi esercita la responsabilità genitoriale. È sufficiente il dissenso di un solo genitore per rendere illegittima la diffusione delle immagini. Questo principio mira a tutelare l’interesse superiore del fanciullo, proteggendone la privacy e la dignità. I riferimenti normativi principali includono l’articolo 10 del Codice Civile sul diritto all’immagine, l’articolo 2 della Costituzione sui diritti inviolabili dell’uomo e la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con la legge 176/1991.
Rischi della condivisione online e diritti dei genitori
Oltre alle conseguenze legali, la pubblicazione di foto di bambini online comporta rischi pratici che ogni adulto dovrebbe considerare. La creazione di un’impronta digitale involontaria, l’esposizione a malintenzionati, il rischio di cyberbullismo o la futura volontà del minore di non avere la propria infanzia documentata pubblicamente sono tutti fattori di grande importanza. La pratica dello “sharenting” (la condivisione eccessiva di contenuti sui figli da parte dei genitori) è sempre più oggetto di dibattito proprio per queste ragioni.
Un genitore che scopre la pubblicazione non autorizzata di foto del proprio figlio ha a disposizione diversi strumenti di tutela. L’azione corretta da intraprendere può variare a seconda della situazione, ma i passaggi fondamentali sono:
- Richiesta diretta di rimozione: il primo passo è contattare la persona che ha pubblicato il contenuto e chiederne la cancellazione.
- Segnalazione alla piattaforma: tutti i principali social network dispongono di strumenti per segnalare la violazione della privacy di un minore, che spesso portano a una rapida rimozione.
- Diffida formale: se la richiesta informale non ha successo, è possibile inviare una comunicazione formale tramite un legale, intimando la rimozione e avvisando di possibili azioni legali.
- Ricorso all’autorità giudiziaria: come ultima istanza, è possibile rivolgersi a un tribunale per ottenere un ordine di rimozione e, come nel caso di Rieti, un risarcimento per il danno subito.
La protezione dell’immagine e della privacy dei minori è un dovere che prevale sul desiderio di condivisione. È essenziale agire con consapevolezza e rispetto, ricordando che il consenso dei genitori è un requisito non negoziabile.
Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.
Per assistenza contatta Sportello Consumatori
Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org