La fine di una convivenza, o famiglia di fatto, solleva questioni complesse del tutto simili a quelle di una separazione tra coniugi, specialmente in presenza di figli. Negli ultimi anni, la legislazione italiana ha introdotto importanti tutele per garantire che i diritti dei minori siano pienamente protetti, indipendentemente dal tipo di legame che unisce i genitori. La normativa ha equiparato lo status giuridico di tutti i figli, assicurando loro le medesime garanzie in termini di mantenimento, cura e affidamento.

Figli nati fuori dal matrimonio: parità di diritti e tutele

Il principio fondamentale che regola la materia è stato introdotto dalla legge n. 219/2012, che ha eliminato ogni distinzione tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati da coppie di fatto. Questa equiparazione significa che i genitori, conviventi o sposati, hanno gli stessi identici doveri e diritti nei confronti della prole. Di conseguenza, in caso di cessazione della convivenza, le decisioni relative ai figli vengono prese applicando le stesse regole previste per le separazioni e i divorzi.

La competenza per risolvere le controversie su affidamento e mantenimento spetta al Tribunale ordinario. Le recenti riforme del processo civile stanno progressivamente portando alla creazione di un unico Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, con l’obiettivo di unificare e specializzare la gestione di queste delicate materie.

Mantenimento: le differenze tra convivente e figli

Quando una coppia di fatto si separa, è essenziale distinguere tra il supporto economico per il partner e quello per i figli. Le tutele previste dalla legge sono molto diverse.

Per quanto riguarda il partner economicamente più debole, la legge non prevede un assegno di mantenimento analogo a quello del matrimonio. La Legge Cirinnà (n. 76/2016) ha introdotto il diritto agli “alimenti”, una forma di sostegno limitata che spetta solo se l’ex convivente si trova in uno stato di bisogno e non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. L’importo è proporzionato alla durata della convivenza e alle condizioni economiche di chi deve versarlo.

La situazione è completamente diversa per i figli. Entrambi i genitori sono obbligati a contribuire al loro mantenimento in misura proporzionale alle proprie capacità economiche e di reddito. Il giudice, in caso di disaccordo, stabilisce l’importo dell’assegno periodico tenendo conto di diversi fattori:

  • Le esigenze concrete e attuali del figlio (scuola, salute, attività ricreative).
  • Il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori.
  • I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
  • Le risorse economiche di entrambi i genitori.
  • Il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Oltre all’assegno mensile, i genitori devono contribuire, solitamente al 50%, alle cosiddette spese straordinarie, ovvero quelle imprevedibili e non incluse nell’assegno ordinario, come visite mediche specialistiche, attività sportive, gite scolastiche o corsi di formazione.

Affidamento condiviso e principio di bigenitorialità

La regola generale in caso di separazione di una coppia di fatto è l’affidamento condiviso dei figli. Questo principio si basa sul diritto del minore alla “bigenitorialità”, ovvero il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevendo da entrambi cura, educazione e istruzione.

L’affidamento condiviso implica che le decisioni di maggiore importanza per la vita dei figli (come quelle relative alla salute, all’istruzione e alla residenza) devono essere prese di comune accordo. L’affidamento non va confuso con il “collocamento”, che riguarda la residenza abituale del minore. Generalmente, il figlio viene collocato presso il genitore ritenuto più idoneo a garantire la sua stabilità quotidiana, ma ha il diritto di trascorrere tempi adeguati e significativi anche con l’altro genitore, inclusi i pernottamenti.

Risolvere le controversie con la negoziazione assistita

Per definire le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli, non è sempre necessario rivolgersi a un giudice. Una soluzione alternativa, spesso più rapida ed economica, è la negoziazione assistita. Si tratta di una procedura che permette ai genitori, assistiti da almeno un avvocato per parte, di raggiungere un accordo scritto.

Questo accordo, una volta ottenuto il nulla osta del Pubblico Ministero, ha la stessa efficacia di un provvedimento del tribunale. La negoziazione assistita è uno strumento utile per gestire la separazione in modo collaborativo, riducendo i conflitti e mettendo al centro il benessere dei figli.

La fine di una convivenza richiede attenzione e responsabilità, soprattutto per proteggere i figli. Conoscere i propri diritti e doveri è il primo passo per affrontare la situazione nel modo più sereno e costruttivo possibile.

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Di admin