La domanda se un maiale possa essere considerato un animale domestico può sembrare insolita, ma una recente vicenda legale ha fornito una risposta chiara in determinate circostanze. Un caso discusso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito che, a precise condizioni, anche un suino può essere tenuto come animale da compagnia, distinguendo nettamente tra detenzione per affetto e allevamento a scopo produttivo.
Il caso del maiale vietnamita e l’ordinanza del sindaco
La questione è nata quando il sindaco di un comune ha emesso un’ordinanza urgente per lo sgombero di un maiale vietnamita di circa un quintale, custodito dai suoi proprietari nel cortile privato annesso alla loro abitazione in un condominio. Il provvedimento si basava su presunte violazioni del regolamento di igiene e sanità, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica.
I proprietari dell’animale hanno impugnato l’ordinanza, sostenendo che il loro maiale fosse un animale da compagnia, tenuto in ottime condizioni di salute e pulizia. Hanno inoltre precisato che lo spazio utilizzato era una corte privata ad accesso esclusivo, non un’area condominiale condivisa, e che i sopralluoghi effettuati dall’azienda sanitaria locale (ASL) non avevano riscontrato alcun pericolo concreto per l’igiene pubblica, come la presenza di liquami o odori sgradevoli.
La decisione del TAR: perché il maiale può restare
Il TAR di Pescara, con la sentenza n. 291/2022, ha accolto il ricorso dei proprietari, annullando l’ordinanza del sindaco. La decisione si fonda su alcuni punti chiave che chiariscono i diritti e i doveri di chi possiede animali non convenzionali.
Il Tribunale ha stabilito che un provvedimento così drastico, come un’ordinanza urgente, è legittimo solo in presenza di “gravi pericoli” per l’incolumità e l’igiene pubblica, che non possono essere risolti con mezzi ordinari. In questo caso, le prove dimostravano il contrario. I fattori determinanti per la decisione sono stati:
- Assenza di un reale pericolo sanitario: Le ispezioni ufficiali avevano confermato lo stato di buona salute dell’animale e le adeguate condizioni igieniche del luogo in cui era tenuto.
- Distinzione tra animale da compagnia e da allevamento: L’amministrazione comunale ha applicato in modo improprio una normativa pensata per gli allevamenti (stalle, ovili, porcili) a un singolo animale detenuto per ragioni affettive. Non è stata fatta una valutazione preliminare per accertare la natura dell’animale come “pet”.
- Uso improprio del potere di ordinanza: Il TAR ha rilevato che l’ordinanza sembrava più uno strumento per sanzionare i proprietari per non aver eseguito piccole prescrizioni (come la realizzazione di un suolo in cemento), piuttosto che una misura necessaria a fronteggiare un’emergenza sanitaria inesistente.
Diritti e tutele per i consumatori
Questa sentenza offre spunti importanti per chiunque possieda un animale considerato “non convenzionale”. Non è la specie a determinare in astratto se un animale possa vivere in un contesto domestico, ma le concrete modalità di detenzione. Il principio fondamentale è la responsabilità del proprietario nel garantire il benessere dell’animale e, allo stesso tempo, nel non creare problemi di igiene, sicurezza o disturbo per gli altri.
È essenziale ricordare che, sebbene la legge vieti ai regolamenti condominiali di proibire la detenzione di animali domestici, il proprietario resta sempre responsabile della loro corretta gestione. Ciò include assicurare pulizia, cure adeguate e il rispetto delle norme di convivenza civile e dei regolamenti comunali specifici sul benessere animale.
Pertanto, chi decide di accogliere un animale da compagnia, specialmente se di una specie insolita, deve informarsi sui regolamenti locali e garantire che la sua presenza non costituisca un pericolo o un fastidio per la comunità.
Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.
Per assistenza contatta Sportello Consumatori
Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org