La Corte di Cassazione, con una sentenza di riferimento, ha chiarito che contrarre il Covid-19 o altre infezioni virali in ambito lavorativo può essere qualificato come infortunio sul lavoro, dando diritto alla copertura assicurativa INAIL. Questo principio, consolidato dall’ordinanza n. 29435/2022, semplifica l’accesso alle tutele per i lavoratori, poiché non richiede la prova certa e specifica del singolo episodio di contagio.

Il principio della Cassazione: nesso causale e causa violenta

La decisione della Suprema Corte si basa su un’interpretazione estensiva del concetto di “causa violenta”, tradizionalmente associato a eventi traumatici e improvvisi. Secondo i giudici, anche l’azione di un agente virale o microbico che penetra nell’organismo alterandone l’equilibrio costituisce una causa violenta. Di conseguenza, l’infezione contratta sul posto di lavoro rientra a pieno titolo nella definizione di infortunio indennizzabile.

L’elemento fondamentale per il riconoscimento non è più l’individuazione del momento esatto del contagio, un’impresa spesso impossibile, ma la dimostrazione del nesso causale tra l’attività lavorativa e l’insorgere della patologia. Tale collegamento può essere provato anche attraverso presunzioni semplici, basate sulla logica e sull’esperienza. Per le professioni ad alto rischio di esposizione, come quelle sanitarie e socio-assistenziali, questo nesso è considerato altamente probabile, alleggerendo notevolmente l’onere della prova a carico del lavoratore.

Infortunio sul lavoro o malattia professionale? Facciamo chiarezza

Sebbene il titolo menzioni la “malattia professionale”, è importante distinguere i due concetti per comprendere appieno la tutela offerta. L’approccio dell’INAIL e della giurisprudenza prevalente è quello di classificare il Covid-19 da lavoro come infortunio.

  • Infortunio sul lavoro: È un evento avvenuto per una causa violenta in occasione di lavoro, che provoca un’inabilità temporanea, permanente o la morte. L’infezione da virus è considerata la “causa violenta” perché è un fattore esterno che agisce in un tempo relativamente breve.
  • Malattia professionale: È una patologia contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose, in modo graduale e progressivo nel tempo. Tipicamente, si tratta di malattie legate all’esposizione prolungata a polveri, sostanze chimiche o movimenti ripetitivi.

La qualificazione del Covid-19 come infortunio è quindi più corretta dal punto di vista tecnico-giuridico e permette un’attivazione più immediata delle tutele previste dall’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL.

Diritti e tutele per i lavoratori: cosa fare

Un lavoratore che contrae il Covid-19 e ritiene che il contagio sia avvenuto sul posto di lavoro ha diritto a specifiche tutele. Per attivarle, è necessario seguire una procedura precisa.

Il primo passo è informare immediatamente il proprio datore di lavoro dell’avvenuta infezione. Successivamente, è indispensabile ottenere un certificato medico che attesti la malattia e la sua riconducibilità all’attività lavorativa. Con questi documenti, il datore di lavoro è obbligato a presentare la denuncia di infortunio all’INAIL entro i termini previsti dalla legge.

Una volta riconosciuto l’infortunio, il lavoratore ha diritto a diverse prestazioni, tra cui:

  • Indennità giornaliera: Un sostegno economico per tutto il periodo di assenza dal lavoro dovuto all’inabilità temporanea assoluta.
  • Indennizzo per danno biologico: Se l’infezione causa una menomazione permanente dell’integrità psicofisica (danno biologico), l’INAIL eroga un indennizzo in capitale (per danni tra il 6% e il 15%) o una rendita vitalizia (per danni pari o superiori al 16%).
  • Cure mediche e riabilitative: Copertura delle spese sanitarie necessarie per il recupero della salute e della capacità lavorativa.
  • Prestazioni ai superstiti: In caso di esito fatale dell’infortunio, i familiari superstiti hanno diritto a specifiche prestazioni economiche.

Questa sentenza rafforza la posizione dei lavoratori, specialmente quelli più esposti a rischi biologici, garantendo che il sistema di protezione sociale si adatti a nuove sfide come le pandemie.

Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.

Contattaci su WhatsApp

Per assistenza contatta Sportello Consumatori

Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org

Contattaci su WhatsApp

Di admin