Il ritardo aereo è uno degli imprevisti più comuni per chi viaggia, ma non tutti i passeggeri sono a conoscenza dei diritti e delle tutele previste dalla normativa europea. Il Regolamento (CE) n. 261/2004 stabilisce una serie di obblighi per le compagnie aeree che operano nell’Unione Europea, garantendo assistenza, rimborsi e, in molti casi, una compensazione economica per il disagio subito. Conoscere queste regole è il primo passo per far valere i propri diritti in modo efficace.
Diritto all’assistenza: la prima tutela in aeroporto
Indipendentemente dalla causa del ritardo, la compagnia aerea ha l’obbligo di fornire assistenza ai passeggeri. Questa tutela scatta quando l’attesa supera una determinata soglia, calcolata in base alla lunghezza della tratta del volo.
L’assistenza deve includere:
- Pasti e bevande in quantità ragionevole rispetto alla durata dell’attesa.
- La possibilità di effettuare due chiamate telefoniche o di inviare due messaggi via telex, fax o e-mail.
- Sistemazione in albergo e relativo trasporto tra l’aeroporto e l’hotel, qualora il ritardo richieda un pernottamento.
Questo diritto si applica per ritardi di almeno:
- 2 ore per voli fino a 1.500 km.
- 3 ore per voli intra-UE superiori a 1.500 km e per tutti gli altri voli tra 1.500 e 3.500 km.
- 4 ore per tutti i voli non inclusi nelle categorie precedenti.
È importante sottolineare che l’assistenza è sempre dovuta, anche se il ritardo è causato da circostanze eccezionali.
Rimborso del biglietto o riprogrammazione del volo
Se il ritardo si protrae per almeno 5 ore, il passeggero acquisisce un diritto di scelta. Oltre all’assistenza, è possibile decidere se continuare il viaggio o rinunciarvi. Le opzioni disponibili sono:
- Rimborso completo del biglietto: Il passeggero può richiedere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. Se il volo perso faceva parte di un viaggio più lungo con uno o più scali, si ha diritto anche al rimborso delle tratte già percorse se il volo non serve più allo scopo del viaggio originale, oltre a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.
- Riprogrammazione (o riprotezione): Il passeggero può scegliere di essere imbarcato su un volo alternativo verso la destinazione finale, non appena possibile e a condizioni di trasporto comparabili. In alternativa, può optare per una riprogrammazione in una data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità di posti.
Se si sceglie il rimborso del biglietto, la compagnia aerea non è più tenuta a fornire ulteriore assistenza, come la sistemazione in albergo per la notte.
La compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato
Oltre all’assistenza e al rimborso, i passeggeri hanno diritto a una compensazione economica forfettaria se arrivano alla destinazione finale con un ritardo di 3 o più ore. L’orario di arrivo effettivo è definito come il momento in cui almeno uno dei portelloni dell’aereo viene aperto, consentendo ai passeggeri di sbarcare.
L’importo della compensazione non dipende dal prezzo del biglietto, ma dalla distanza del volo:
- 250 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km.
- 400 € per tutte le tratte intra-comunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km.
- 600 € per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi precedenti.
Questo diritto si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto dell’UE e a quelli diretti verso l’UE operati da una compagnia aerea europea.
Circostanze eccezionali: quando non spetta la compensazione
La compagnia aerea non è tenuta a versare la compensazione pecuniaria se può dimostrare che il ritardo prolungato è stato causato da circostanze eccezionali, ovvero eventi che non si sarebbero potuti evitare anche adottando tutte le misure del caso. È fondamentale notare che queste circostanze escludono solo il diritto alla compensazione, non quello all’assistenza.
Tra le circostanze considerate eccezionali rientrano:
- Condizioni meteorologiche avverse e incompatibili con l’effettuazione del volo.
- Instabilità politica, rischi per la sicurezza o scioperi esterni al personale della compagnia (ad esempio, dei controllori di volo).
- Decisioni della gestione del traffico aereo.
Al contrario, i problemi tecnici emersi durante la manutenzione dell’aeromobile o imprevisti prima della partenza non sono generalmente considerati circostanze eccezionali, e quindi il diritto alla compensazione rimane valido.
Come richiedere i propri diritti
Per ottenere quanto spetta, è essenziale seguire alcuni passaggi. Il primo è presentare un reclamo formale direttamente alla compagnia aerea, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento. Nel reclamo è utile citare il Regolamento (CE) n. 261/2004 e allegare tutta la documentazione pertinente, come la carta d’imbarco e le ricevute delle spese sostenute a causa del ritardo (cibo, bevande, hotel). Se la compagnia aerea non risponde entro sei settimane o fornisce un riscontro negativo, è possibile rivolgersi all’organismo nazionale competente, che in Italia è l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile).
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