Uso dei beni in comproprietà: art. 1102 c.c.Uso dei beni in comproprietà: modalità e limitiUso dei beni in comproprietà: le regole della CassazioneUso dei beni in comproprietà: art. 1102 c.c.[Torna su]L’uso dei beni in comproprietà trova la sua disciplina nell’art 1102 c.c. che così dispone: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”. Uso dei beni in comproprietà: modalità e limiti[Torna su…

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