
Ai sensi dell’art. 769 c.c.: “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.
Ai fini della donazione è quindi necessario che il donante abbia la titolarità attuale del diritto che vuole donare al donatario, come confermato del resto dal dato letterale dell’art. 771 c.c. secondo cui “La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti …