
L’effetto purgativo non è menzionato espressamente in nessuna disposizione normativa. Esso si ricava implicitamente dalla formulazione dell’art. 586 c.p.c, contenuta nel capo IV del libro terzo del “Del processo dell’esecuzione”, che disciplina nello specifico l’espropriazione immobiliare.
Ai sensi dell’art. 586 c.p.c. (Trasferimento del bene espropriato): “Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col qua…