Animali da compagnia assolutamente impignorabili
Con la legge numero 221 del 28 dicembre 2015, nota come Legge sulla “Green Economy” anche gli animali di affezione o da compagnia sono stati inseriti tra i beni mobili assolutamente impignorabili.
In base a quanto previsto dal codice di procedura civile, nella nuova formulazione dell’articolo 514, l’impignorabilità di tali animali si estende al caso in cui questi siano tenuti presso la casa del debitore o in altri luoghi che a lui appartengano, senza fini produttivi, alimentari o commerciali.
Sono inoltre oggi impignorabili anche gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.
Lo si evince dalla formulazione letterale dei commi 6 bis e 6 ter dell’art. 514 c.p.c dedicato…
Con la legge numero 221 del 28 dicembre 2015, nota come Legge sulla “Green Economy” anche gli animali di affezione o da compagnia sono stati inseriti tra i beni mobili assolutamente impignorabili.
In base a quanto previsto dal codice di procedura civile, nella nuova formulazione dell’articolo 514, l’impignorabilità di tali animali si estende al caso in cui questi siano tenuti presso la casa del debitore o in altri luoghi che a lui appartengano, senza fini produttivi, alimentari o commerciali.
Sono inoltre oggi impignorabili anche gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.
Lo si evince dalla formulazione letterale dei commi 6 bis e 6 ter dell’art. 514 c.p.c dedicato…