Prova della proprietà dei beni: art. 219 c.c.Rapporti con le altre norme in materia di provaOperatività limitata ai beni mobiliProva nei confronti dei terziProva della proprietà dei beni: art. 219 c.c.[Torna su]L’articolo 219 del codice civile stabilisce, al primo comma, che ciascun coniuge può provare nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene con ogni mezzo, quindi anche tramite testimoni.
Tale disposizione è stata prevista dal legislatore in considerazione del fatto che la convivenza può ingenerare confusione circa la titolarità dei beni. Rapporti con le altre norme in materia di prova[Torna su]
La possibilità di fornire con ogni mezzo la prova della proprietà esclusiva di un bene nei confronti dell’altro coniuge riveste una particolare rilevanza nel nostro ordinamen…

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