Installare una telecamera finta può sembrare un deterrente economico ed efficace contro i malintenzionati. Tuttavia, questa pratica, così come l’esposizione di semplici cartelli “Area Videosorvegliata” in assenza di un impianto reale, nasconde importanti profili di responsabilità. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha chiarito che, sebbene non vi sia un trattamento di dati, tale comportamento è da considerarsi illegittimo e può esporre a richieste di risarcimento danni.
Telecamere Finte e Normativa Privacy: una Distinzione Cruciale
A prima vista, la questione sembra semplice: una telecamera finta, spenta o non funzionante non registra immagini e, di conseguenza, non tratta dati personali. Per questo motivo, non rientra direttamente nel campo di applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), che disciplina appunto il trattamento delle informazioni personali. Lo stesso Garante Privacy ha confermato che la normativa non si applica in questi casi, poiché manca l’elemento fondamentale: l’acquisizione di dati.
Questo però non significa che l’installazione sia priva di conseguenze legali. L’errore comune è confondere l’assenza di trattamento dati con la liceità dell’azione. La valutazione del Garante va oltre l’aspetto puramente tecnico della registrazione, concentrandosi sugli effetti che tali dispositivi, anche se finti, producono sulle persone.
L’Illegittimità della Falsa Sorveglianza
Il punto centrale della questione risiede nella distinzione tra “illecito” e “illegittimo”. Un’azione è illecita quando viola una norma specifica del GDPR, come registrare senza un’adeguata informativa. L’installazione di una telecamera finta non è tecnicamente un illecito privacy, ma è considerata illegittima per altre ragioni.
Secondo il Garante, la presenza di telecamere (anche se solo “dimostrative o artefatte”) o di cartelli di avviso può:
- Condizionare i comportamenti: Le persone che si credono sorvegliate possono modificare i loro movimenti e le loro abitudini, sentendo limitata la propria libertà in uno spazio pubblico o privato.
- Creare un falso senso di sicurezza: Un individuo potrebbe fare affidamento sulla presunta sorveglianza per proteggere sé stesso o i propri beni, abbassando il livello di cautela personale.
È proprio questo condizionamento a rendere la pratica illegittima, perché altera la percezione della realtà e può ledere i diritti e le libertà delle persone, indipendentemente dalla registrazione effettiva di immagini.
I Rischi Concreti: Responsabilità e Risarcimento del Danno
L’illegittimità della finta videosorveglianza apre la porta a concrete responsabilità per chi la installa, sia esso un privato, un amministratore di condominio o un esercente. Il rischio principale è quello di un’azione legale per risarcimento danni basata sul concetto di “falso affidamento”.
Chi subisce un danno (come un furto, un’aggressione o un atto vandalico) in un’area apparentemente sorvegliata potrebbe sostenere che la presenza delle finte telecamere lo ha indotto a credere di essere protetto, portandolo a omettere altre precauzioni. In questo scenario, chi ha installato il sistema fittizio potrebbe essere chiamato a rispondere del danno causato da questa errata percezione di sicurezza.
I casi più comuni includono:
- Danni in aree condominiali: Un condomino subisce un furto nel proprio appartamento o garage, confidando nella protezione offerta dalle telecamere installate nelle parti comuni, che poi si rivelano finte.
- Furti in parcheggi o locali commerciali: Un cliente lascia la propria auto o i propri effetti personali incustoditi, rassicurato dalla presenza di un cartello di videosorveglianza inesistente.
- Sicurezza sul luogo di lavoro: Un dipendente potrebbe sentirsi meno sicuro se scopre che il sistema di sorveglianza dichiarato dal datore di lavoro è in realtà una messinscena, fermi restando gli obblighi previsti dallo Statuto dei Lavoratori per la videosorveglianza reale.
In sintesi, il risparmio apparente derivante dall’installazione di un sistema finto può trasformarsi in un costo molto più elevato in caso di contenzioso legale.
In conclusione, utilizzare telecamere finte o cartelli di avviso senza un reale impianto di videosorveglianza non è una soluzione legale né prudente. Sebbene non violi direttamente le norme del GDPR sul trattamento dei dati, questa pratica è ritenuta illegittima dal Garante Privacy perché crea un falso affidamento e condiziona la libertà delle persone. Chi opta per questa scelta si espone a seri rischi di responsabilità civile e a possibili richieste di risarcimento danni.
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